News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 30 mag 2022 alle 11:54 | A cura dell'Ufficio Stampa
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 21/2022 contenente 'Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina'.
Queste sono le principali novità e conferme della Legge di conversione in tema di lavoro.
Articolo 2 - Bonus carburante ai dipendenti
A tutti i datori di lavoro privati è permesso di corrispondere, a qualsiasi titolo, buoni benzina o analoghi titoli esenti per un ammontare massimo di Euro 200 per lavoratore.
La norma richiama l'articolo 51 comma 3 del TUIR che prevede l'rogazione di beni in natura nel limite annuo di Euro 258,23 esenti da imposta. Facendo riferimento alla Relazione illustrativa si può dedurre che i 200 Euro siano da aggiungere ai 258,23 Euro e che pertanto, per il 2022, i buoni carburante concedibili possano raggiungere il limite di Euro 458,23 esenti. Sempre in base a tale riferimento, si ipotizza che come i 258,23 Euro, anche il bonus carburante possa essere erogato ad personam e quindi anche non a tutti i lavoratori e non a tutti lo stesso importo. Ci si aspetta però chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.
Non viene fatta però menzione nella norma del trattamento contributivo, che si ritiene però escluso per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili.
Articolo 12-quinquies - Somministrazione di lavoro
Viene posticipato al 1° luglio 2024 l'obbligo di rispettare il limite dei 24 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione presso la stessa azienda che siano assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione.
Attualmente infatti è possibile somministrare un lavoratore assunto a tempo indeterminato presso un'agenzia di somministrazione a tempo determinato presso la stessa azienda senza limiti di tempo, con il solo vincolo che l'agenzia comunichi all'azienda che il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.
Questo non sarà più possibile dal l° luglio 2024, salvo ulteriori proroghe.
Articolo 12-sexies - Comunicazione di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali
La legge di conversione prevede che le comunicazioni preventive di avvio dell'attività di lavoratori autonomi occasionali possa essere effettuata esclusivamente con modalità telematica e non anche tramite mail come precedentemente comunicato.
Articolo 23-bis - Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione dei benefici
La norma chiarisce che il contratto collettivo applicato andrà indicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in caso di:
- lavori edili di cui all'allegato X del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- lavori edili avviati successivamente al 27/05/2022;
- lavori edili con importo delle opere complessivamente superiore a 70.000 Euro.
Articolo 37-quater - Prolungamento termini iscrizione a ruolo
Per il periodo 21/05 - 31/08/2022, le somme non iscritte a ruolo oggetto di comunicazioni emesse a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972 (avvisi bonari), se dovuti, andranno pagati entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso (e non 30 giorni come a regime).
La previsione normativa non vale in caso di pagamento dilazionato. Pertanto la prima continua a dover essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.
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