News / Credito e incentivi - mercoledì 15 giu 2022 alle 10:56 | A cura dell'Ufficio Stampa
La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n.124 del 04/08/2017), ha previsto una serie di obblighi informativi per i soggetti che percepiscono vantaggi economici erogati dagli enti facenti parte la Pubblica Amministrazione (di cui all’art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001) ed altri enti assimilati alla stessa (di cui all’art. 2-bis, D.lgs. n.33/2013).
Chi sono i soggetti obbligati:
- le imprese commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari e minimi).
- gli enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, ecc..), le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri.
Quali informazioni devono essere fornite?
In particolare devono essere fornite le informazioni relative a: “sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Il beneficio economico percepito è oggetto dell’obbligo pubblicitario a prescindere dalla forma e dalla circostanza che lo stesso sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
C’è un limite di importo oltre il quale scatta l’obbligo?
L’obbligo si verifica se le agevolazioni ricevute nel corso di un anno sono di importo pari o superiore a 10.000 euro. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, deve quindi essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza scatta l’obbligo se la somma delle singole erogazioni supera la soglia dei 10.000 euro ancorché le stesse prese singolarmente rimangono al di sotto della predetta soglia.
Dove devono essere indicati i dati e entro quale termine?
- Le società di capitali che redigono il bilancio nella forma estesa, devono indicarli nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
- Le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (ditte individuali, società di persone) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, ENTRO IL 30 GIUGNO dell’anno successivo rispetto a quello di ricezione dei contributi.
Quali aiuti vanno pubblicizzati?
Le somme “effettivamente erogate”, quindi occorre adottare il criterio per cassa.
Le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, sembrano stabilire che l'obbligo di trasparenza riguardi solo “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
La legge circoscrive l’obbligo ai soli aiuti specifici. Assumono quindi rilevanza i “rapporti bilaterali nei quali un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica, attribuisce un vantaggio ad una specifica impresa”.
Risultano pertanto escluse:
- Le agevolazioni fiscali e previdenziali e le sovvenzioni ricevute” sulla base di un regime generale” ossia:
1) Accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
2) Rivolte alle imprese in generale;
- Le somme percepite a titolo di:
1) Corrispettivo per una prestazione svolta o retribuita per un incarico;
2) Risarcimento
Pertanto, l’obbligo coinvolge gli aiuti di Stato, ossia incentivi connotati da selettività.
Come inserire le informazioni
Le informazioni devono essere fornite in forma sintetica con riferimento alla norma di legge. In particolare, le informazioni da riportare sono:
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l’importo dell’erogazione ricevuta;
- la data di ricezione;
- la causale del contributo.
L’obbligo non sussiste per: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis; in quanto già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
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