INDUSTRIA 4.0: CREDITO D’IMPOSTA AL 50% SUI SOFTWARE

News / Credito e incentivi - martedì 12 lug 2022 alle 11:26 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’art.21 del Dl 50/2022 prevede l’incremento dal 20% al 50% dell’agevolazione prevista per gli investimenti in software con le caratteristiche Industria 4.0 (allegato B della legge 232/2016) effettuati nell’intero anno 2022, nonché fino al 30 giugno 2023, qualora, entro il 31/12/2022, sia confermato l’ordine al fornitore e pagato un acconto non inferiore al 20% del costo.

Il decreto aiuti licenziato lunedì 11 luglio dalla Camera attende il via libera definitivo del Senato.

La nuova percentuale si inserisce all’interno di una disposizione che prevede un unico periodo temporale che va dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (e coda al primo semestre 2024 per le prenotazioni del 2023) nel quale si applica un tax credit del 20% con un tetto di spesa annuale di 1 milione.

L’agevolazione riguarda, i beni immateriali indicati nell’allegato B) alla l. 232/2016 e le spese sostenute per servizi relativi all’utilizzo dei beni stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse («cloud computing»).

Il decreto aiuti, inserisce un sotto-periodo temporale (anno 2022 più coda del primo semestre 2023) nel quale il credito in questione passa al 50%,

Nessuna modifica invece per gli incentivi per gli investimenti in beni materiali 4.0 (all. A alla legge 232/2016).
Chi ha “prenotato” i beni entro il 2021, può usufruire dei più vantaggiosi crediti del comma 1056 della legge 178/2020 (50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni) effettuando gli investimenti fino al 31 dicembre 2022.
C’è tempo fino al 31/12/2022 anche per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” (cioè non 4.0) prenotati (ordine e acconto del 20%) entro il 2021, sfruttando la percentuale di credito di imposta del 10% anziché quella ridotta del 6% valida per il 2022 e il primo semestre 2023.

È auspicabile una presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che renda meno stringenti le indicazioni rispetto all’obbligo di riportare gli estremi della norma anche sui Ddt che scortano i beni.
Se l’indicazione è già in fattura, l’omissione nel Ddt è di tipo meramente formale e non dovrebbe far decadere dall’agevolazione.


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