News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 02 set 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26/08/2010 n.32348, ha deciso che per evitare di commettere il reato disciplinato dall’art.37 della L. 689/1981, l’azienda che si trova in stato di crisi economica è sempre tenuta a versare i contributi previdenziali dei lavoratori.
Secondo i giudici di legittimità infatti il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti.
La sentenza fonda le sue radici sulla natura delle ritenute previdenziali che sono una componente obbligatoria del salario che il datore di lavoro deve corrispondere ai propri dipendenti.
Nel caso in esame la posizione dell’azienda era aggravata anche dall’omessa presentazione delle denunce contributive che evidenzia l’intenzione del datore di lavoro di evadere l’obbligo contributivo perché in questo modo non fa conoscere all’INPS la propria posizione debitoria rispetto ai rapporti di lavoro che è pur sempre in essere, malgrado il datore di lavoro medesimo sia in disagiate condizioni economiche.
Legittimo non versare le imposte se l’azienda è in crisi
La Commissione Tributaria di Lecce, con la sentenza 23/07/2010 n.352/1/10, ha deciso che l’azienda non può essere sanzionata per non avere versato le imposte se l’omissione è stata motivata da uno stato di crisi.
Secondo i giudici tributari infatti, in questo caso può trovare corretta applicazione la disposizione contenuta nell’art.6, c.5 del DLgs 472/1997 secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
La crisi aziendale può bene farsi rientrare nel concetto di forza maggiore poiché con quest’ultima si deve intendere una anormalità nella formazione della volontà del soggetto dovuta a una causa particolare tale per cui deve escludersi una sua personale responsabilità .
In sostanza la forza maggiore è una forza esterna che determina la persona o la società in modo inevitabile a compiere un atto non voluto e che ricorre ogni volta vi siano fatti imprevedibili e inevitabili da parte di terzi soggetti che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali.
Il fatto che non vi fosse da parte dell’azienda mala fede nell’omettere il versamento dei tributi è testimoniato anche dalla messa in mobilità dei dipendenti e dalla mancanza di nuove commesse che provano appunto lo stato di crisi economica in atto.
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