FORFETARI: IL BOLLO ADDEBITATO IN FATTURA E' UN RICAVO

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 16 ago 2022 alle 15:54 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfetario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.428 del 12 agosto 2022.

I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’IVA nelle fatture emesse, che sono soggetti quindi all’imposta di bollo se la somma indicata è superiore a 77,47 euro.
Sebbene l’imposta di bollo sia dovuta in solido da parte dell’emittente della fattura e del committente, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che come chiarito nella risposta n. 67/E del 20 febbraio 2020:

“L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell'articolo 13, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione.”

L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, il quale può richiedere il rimborso dell’imposta al cliente. In tal caso, come chiarito con l’interpello n. 428/2022, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Un chiarimento che ora si estende in via generale alla determinazione del reddito per l’applicazione della flat tax.


Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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