CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: NOVITA' FISCALI IN VIGORE DAL 20 AGOSTO 2022

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 22 ago 2022 alle 16:11 | A cura dell'Ufficio Stampa


Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto scorso, la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022).
Ecco una breve sintesi delle principali novità fiscali che sono in vigore da sabato 20 agosto 2022.

Posticipato il termine di scadenza per il modello Lipe del secondo trimestre
Modificato a regime il termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre: in pratica non più il 16 settembre di ogni anno, come previsto finora, bensì il 30 settembre.
A seguito della proroga, quindi, i termini di trasmissione delle comunicazioni sono:
• 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo): 31 maggio;
• 2° trimestre (aprile, maggio, giugno): 30 settembre;
• 3° trimestre (luglio, agosto, settembre): 30 novembre;
• 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre): 28 febbraio.

Scadenza modelli Intrastat: ritorno al passato
La Legge di conversione del DL n. 73/2022 (art. 3, commi 2 e 3) ha riportato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i modelli Intrastat, spostato all’ultimo giorno del mese dal testo originario del Decreto Semplificazioni.
In pratica, quindi, è ripristinato il calendario vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento facendo riemergere la vecchia scadenza anche per il mese di agosto (25/8/2022).

Bollo sulle e-fatture: confermato il nuovo limite
Semplificate dai commi 4 e 5 dell’articolo 3 le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Viene aumentato da 250 a 5.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ne consegue che, a seguito delle modifiche normative, dal 2023 l’imposta di bollo può essere versata:
• se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta relativa al secondo trimestre;
• se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Addio all’obbligo di stampa e di conservazione sostitutiva
L’art. 1 comma 2-bis, modifica l'art 7 comma 4-quater del DL 357/94: viene così superato l'obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Grazie a ciò viene finalmente superata la posizione restrittiva dell’Agenzia che pareva negare tale possibilità. La norma in questione infatti, riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Novità ETS
Si segnalano inoltre numerose novità relative al Terzo settore quali tra le altre:
• la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS,
• la sospensione del termine per la verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS.


Gli addetti del Servizio fiscale di Confartigianato sono a disposizione delle imprese associate per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.


‹ Torna all'elenco