IL DECRETO AIUTI BIS IN MATERIA DI LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 23 ago 2022 alle 08:46 | A cura dell'Ufficio Stampa


È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" e comunemente indicato come ‘Decreto aiuti bis’.
In linea di continuità con il precedente ‘Decreto aiuti’ di maggio (e convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2022, n. 91), questo provvedimento implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.

Abbiamo provveduto a realizzare una breve disamina quanto previsto, appunto, in materia di lavoro, e in attesa di maggiori chiarimenti in merito, segnaliamo queste principali novità:

articolo 20
• per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, è incrementato l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore di 1,2 punti percentuali. Il beneficio riguarda solo i lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (leggasi 34.996 annui). Si segnala che nel beneficio non è stato considerato che l’esonero aumenta la base imponibile IRPEF e quindi aumenta la tassazione in capo al dipendente, per cui i reali vantaggi sono minori rispetto a quanto indicato.
A titolo di esempio, su un lordo di 1.900 euro, il beneficio previdenziale da luglio a dicembre è pari a 136,80 euro.

• estensione del bonus di 200 euro, ex dl 50/22 anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS, (malattia, congedi, ammortizzatori). Ne hanno diritto solo se non abbiano già ricevuto il bonus nei cedolini di luglio e previo consegna di apposita dichiarazione a loro carico.

articolo 12
• aumento a 600 euro annui , (in luogo dei 258,23) solo per l’anno 2022, della soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti. In considerazione che ai benefit dell’art. 51 TUIR, (600 euro), si possono sommare i 200 euro del Bonus carburante (D.L. n. 21/2022, cosiddetto ‘Decreto Ucraina’), quest’anno un’azienda potrebbe destinare in totale 800 euro al dipendente come erogazioni liberali (buoni acquisto, benzina ecc.), posto naturalmente che non abbia altre erogazioni liberali in natura, esempio auto, cellulari, immobili ecc. in uso promiscuo, e nel rispetto delle singole soglie buoni spesa/buoni carburante.

Gli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro di Confartigianato sono a disposizione delle imprese associate per ogni chiarimento in merito


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