SOSTEGNO A ECCELLENZE GASTRONOMICHE E AGROALIMENTARI

News / Credito e incentivi - venerdì 02 set 2022 alle 08:31 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nei giorni scorsi è stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il decreto attuativo che definisce i criteri per la concessione del 'Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano'.
Questo atteso provvedimento potrà contare su una dotazione finanziaria di 56 milioni di Euro, di cui 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 2023.
Potranno beneficiarne le le imprese di ristorazione con somministrazione, le pasticcerie e le gelaterie o, in alternativa, quelle che nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, hanno acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), SQNZ (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti biologici.


SOSTEGNO A ECCELLENZE GASTRONOMICHE E AGROALIMENTARI

Finalità dell’intervento e ambito di applicazione

Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della Gastronomia e dell’agroalimentare italiano

Soggetti beneficiari
1. le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»):
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»):
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
d) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf »).

Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
2. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.
3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
4. Non sono in ogni caso ammesse le spese per:
a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
c) mezzi targati;
d) beni usati o rigenerati;
e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura
di energia elettrica, gas, etc.;
f) imposte e tasse;
g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
h) buoni pasto;
i) costi legali e notarili;
j) consulenze di qualsiasi genere;
k) spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo
1. A valere sulle risorse di cui all’art. 3, può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore:
a) al 70% delle spese totali ammissibili con un limite massimo di 30.000,00 euro per singola impresa.
2. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Presentazione delle domande e concessione dei contributi
1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www. politicheagricole.it) e di Invitalia (www.invitalia.it).
Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione.
2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.
3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione.
4. I contributi sono deliberati nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall’art. 4, comma 3, del presente decreto.
5. Le spese, da rendicontarsi nelle modalità di cui al successivo art. 9, devono essere interamente sostenute e pagate entro il termine di otto mesi dalla data di concessione.

Erogazione dei contributi
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi l’impresa deve presentare apposita richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese.

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Per informazioni ed approfondimenti, le imprese associate possono contattare gli addetti del Servizio Credito e Incentivi di Confartigianato.


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