LA NUOVA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE PER LO SMART WORKING

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 07 set 2022 alle 10:19 | A cura dell'Ufficio Stampa


In attuazione della norma contenuta nel Decreto Semplificazioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il proprio decreto n. 149 del 22 agosto scorso (pdf allegato), ha fissato regole e modelli per la comunicazione in via telematica dei rapporti di lavoro agile (smart working) attivati dal 1° settembre 2022 attraverso l’apposito modulo presente sul sito Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

La nuova comunicazione ricalca nei contenuti quella semplificata adottata durante il periodo emergenziale da Covid19, con indicazione dei nominativi dei lavoratori, la data di inizio e quella di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Non è più previsto il deposito dell’accordo tra lavoratore e azienda (che in ogni caso deve esserci).

I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministero ha diramato un comunicato per fornire i primi chiarimenti circa il contenuto del decreto e per individuare una 'fase iniziale' in cui le comunicazioni potranno essere inviate, senza incorrere in sanzioni, fino al prossimo 1° novembre.

Questi, in sintesi, i punti salienti esaminati nella nota ministeriale:

• l’adempimento con le nuove modalità riguarda i soli accordi stipulati a partire dal 1° settembre o i casi in cui si intenda procedere a modifiche (e tra queste sono comprese le proroghe) di precedenti accordi;

• restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente;

• la comunicazione va fatta entro il termine di cinque giorni (e dunque non preventivamente o contestualmente rispetto all’inizio dello smart working), trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non dell’instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro;

• in caso di omessa o tardiva comunicazione, il datore di lavoro è passibile della sanzione prevista dalle disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie per le ipotesi di trasformazione, cessazione, etc, di importo compreso tra 100 e 500 euro;

• in attesa della piena implementazione delle procedure ministeriali (tra queste la modalità di trasmissione massiva REST, che consentirà – in alternativa alla trasmissione tramite applicativo – l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare) viene previsto un periodo iniziale in cui l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto – senza incorrere in sanzioni – entro il 1° novembre 2022


Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, gli imprenditori associati possono rivolgersi agli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro di Confartigianato.


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