REVERSE CHARGE PER LE CESSIONI DI CELLULARI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO DAL 1° APRILE 2011

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 24 mar 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


Al fine di prevenire le ormai frequenti frodi Iva, soprattutto quelle cosidette “a carosello”, mediante le quali gli stessi beni vengono ceduti più volte senza alcun versamento dell’imposta sul valore aggiunto all’Erario, il legislatore con la Finanziaria 2007 e con l’autorizzazione solo parziale della Comunità, ha previsto l’utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge anche per i telefonini cellulari e componenti informatiche, prodotti particolarmente interessati dalle frodi Iva. 

In particolare, dal 1° aprile i beni interessati all’applicazione del meccanismo del reverse charge, solo per le cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, sono:
-         telefoni cellulari (smart phone inclusi);
-         dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione nel prodotto finito.
In caso di violazioni degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge è applicabile a carico del cessionario inadempiente (ma la medesima sanzione grava anche sul cedente che ha irregolarmente addebitato l’Iva in fattura omettendone il versamento) la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, come previsto dall’art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.471/1997. Nel caso in cui, invece, l’imposta sia stata irregolarmente assolta dal cedente o dal cessionario, si rende applicabile la sanzione del 3%, fermo restano, tuttavia il diritto alla detrazione di cui all’art.19 del Dpr 633/72.
Gli uffici della Confartigianato rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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