NOVITA' SUL CONGEDO PARENTALE E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 17 ott 2022 alle 10:51 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Decreto Legislativo n. 105/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 luglio ed in vigore dal 13 agosto, è stato adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/1158, e modifica alcuni aspetti del congedo parentale con l'obiettivo di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO
Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore.
La norma fa salvi eventuali trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello.
Questo diritto viene attivato attraverso una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore ai cinque giorni, in relazione all’evento nascita e sulla base della data presunta del parto, con l’indicazione del giorno o dei giorni nei quali intende usufruire del congedo: la contrattazione collettiva può stabilire condizioni di miglior favore anche in relazione al tempo della richiesta.
L'indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione e sono applicabili tutte le regole previste per il congedo di maternità.

CONGEDO PARENTALE
Questi i periodi parentali spettanti secondo la nuova disciplina:
• la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
• il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
• entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
• al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (anzichè 10) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
Il periodo massimo indennizzabile al 30% è elevato da 6 mesi a 9 mesi, inoltre è possibile ricevere l'indennità per le richieste di congedo parentale per i figli fino a 12 anni di età (in precedenza era fino 6 anni).

MATERNITA' DELLE LAVORATRICI AUTONOME
Con il Decreto in esame, viene introdotto il diritto all'indennità giornaliera per le lavoratrici autonome, anche per i periodi antecedenti i 2 mesi dalla data presunta parto, in caso di "gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza".

CONGEDO PARENTALE AUTONOMI
I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

CONGEDO PARENTALE GESTIONE SEPARATA
Per i genitori iscritti alla gestione separata vi è la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).


Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, le imprese aderenti possono contattare gli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro dell'Associazione.


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