News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 02 dic 2022 alle 08:51 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con il Provvedimento n. 433608 dello scorso 24 novembre (allegato qui sotto in formato PDF), l’Agenzia delle Entrate ha sostituito integralmente le disposizioni contenute nel precedente Provvedimento del 30 aprile 2018 che individuava le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Il Provvedimento recepisce le disposizioni dell’art. 14, DL n. 124/2019 (memorizzazione dei file fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di riferimento) e le indicazioni che il Garante della Privacy aveva fornito, con parere n.454/2021, per la protezione dei dati personali.
Ai fini della Privacy, infatti, con tale Provvedimento viene previsto che:
• i files delle fatture elettroniche e delle note di variazione possono essere consultati ed acquisiti esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, per le sole attività istruttorie puntuali (verifiche fiscali), previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente;
• in riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia potrà memorizzare nella “banca dati fattura integrati” anche il metodo di pagamento e la descrizione delle operazioni effettuate (natura, quantità e qualità dei beni ceduti o servizi prestati). Queste ulteriori informazioni, non verranno invece memorizzate nella suddetta banca dati, per le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e per quelle emesse da soggetti che operano nell’ambito del settore legale. In questi ultimi casi, al fine di garantire l’intelligibilità delle stesse nella banca dati dei file .xml, le fatture saranno memorizzate in modalità cifrata.
Gli uffici del Servizio fiscale dell’Associazione sono a disposizione delle aziende aderenti per ulteriori chiarimenti.
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