News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 04 gen 2023 alle 08:18 | A cura dell'Ufficio Stampa
Le novità in materia di lavoro i all’interno della Legge di Bilancio 2023, sono più limitate rispetto al passato.In questo articolo cerchiamo di analizzare le novità che possono essere di interesse per le imprese, pur se in alcuni casi di tratta di una riproposizione, con solo lievi revisioni, di normative già viste in passato. Iniziamo ad analizzare le agevolazioni per le assunzioni presenti nella Legge.
Esonero contributivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori con età inferiore ai 36 anni
Per le assunzioni dal 1/1/2023 al 31/12/2023 a tempo indeterminato o per le trasformazioni di rapporti a termine a tempo indeterminato di dipendenti con età inferiore ai 36 anni compiuti la Legge di Bilancio 2023 prevede l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in trattazione sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. NB L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Per la fruibilità dell’esonero, quindi, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Incentivo donne svantaggiate
La legge estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022. Riprendendo anche in questo caso la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: O donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; O donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; O donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi , oppure donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta: O nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. NB L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Per la fruibilità dell’esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza
La norma introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all’esonero per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto: O per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; O per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. NB L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Per la fruibilità dello stesso, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, della circolare INPS sulle modalità attuative.
Proroga del lavoro agile per i lavoratori “fragili”
La Legge di Bilancio proroga al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022. Il suddetto DM 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore. NB La Legge di Bilancio prevede che, per tali soggetti, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali
La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese. Importo erogabile i limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l’importo complessivo passi da 5.000 euro a 10.000 euro.
Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. Requisiti soggettivi dell’utilizzatore Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale (di cui all’art. 54, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori. Alberghi e turismo Viene abrogata la norma specifica che consentiva il ricorso al contratto di prestazione occasionale (di cui all’art. 54-bis, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”. Pertanto, stante l’ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale. Datori di lavoro agricoli Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.
Congedi Parentali
La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80% O in alternativa tra i genitori, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, a differenza di quanto previsto dalle prime anticipazioni del Disegno di Legge che la delimitava con esclusivo riferimento alla madre lavoratrice dipendente per la durata massima di un mese (poichè i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purchè non superiori ad un mese), O da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. NB L’elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
Riduzione imposta Irpef da applicare ai premi previsti da accordi sindacali
La Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 per i premi di produttività erogati nell’anno 2023. In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% (ridotta dalla Legge di Bilancio in esame al 5%) O sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro
La Legge reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2022 , ma innovandola sostanzialmente. La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, oppure al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro. Circa la riduzione contributiva in parola, è confermata l’applicabilità della stessa anche sulla 13ma mensilità, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura, non ritenendo immediatamente applicabile la stessa secondo le indicazioni da ultimo fornite con il Messaggio n. 3499/2022.
Gli addetti del Servizio paghe e consulenza del lavoro di Confartigianato sono a disposizione delle imprese associate per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento
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