IL DL ENERGIA E SALUTE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 05 apr 2023 alle 07:59 | A cura dell'Ufficio Stampa


Lo scorso 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge, il cosiddetto DL Energia e Salute, che introduce nuove disposizioni a sostegno di imprese e cittadini in tre ambiti: energia, salute e fisco. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo e trasmesso alla Camera per la conversione in legge.
Ecco di seguito le misure di maggior interesse per le imprese:

ENERGIA (artt. 2 e 4)
L’articolo 4 riconosce alle imprese un credito d’imposta per i costi energetici anche per il II trimestre 2023 pur se in misura ridotta rispetto a quello riconosciuto per il primo trimestre, con uno stanziamento di 1.348,66 milioni di euro.

PAYBACK (artt. 8-9)
Si introducono alcune disposizioni per porre rimedio alle criticità connesse al ripiano da parte delle imprese del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback), il cui termine di versamento è stato da ultimo prorogato al 30 aprile dal DL milleproroghe. Viene istituito un fondo di 1.085 mln di euro da ripartire fra le regioni.
La restante parte a carico delle imprese in misura ridotta.

FISCO
Pace fiscale (artt. 17-22)
Il provvedimento interviene sulla disciplina della c.d. “pace fiscale”, ampliando i termini entro cui è possibile definire con modalità agevolata alcune fattispecie già previste dalla legge di Bilancio 2023.
In particolare, si modificano i termini previsti dalla suddetta legge per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste:
• viene rinviato al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 marzo 2023), il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
•vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale", in relazione al quale si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (anziché 31 marzo 2023)
Reati tributari: non punibilità (art. 23)
Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti) al superamento di determinate soglie, in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente.


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