LE NOVITA' DEL DECRETO LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 04 mag 2023 alle 14:06 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 1° maggio, ha approvato, con procedura di urgenza, due norme in materia di lavoro.
Qui di seguito riportiamo in sintesi le principali disposizioni:


Riduzione del cuneo fiscale
Il decreto legge innalza, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).
La misura dell’esonero sale dal 3% al 7%, sempre per il medesimo periodo, qualora la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Quindi, riduzione di 6 punti percentuali per coloro che hanno una retribuzione fino a 35.000 euro e di 7 punti percentuali per chi non supera la soglia dei 25.000 euro.
In realtà il vantaggio netto in busta-paga sarà un poco inferiore in quanto la minor trattenuta previdenziale comporta l’aumento dell’imponibile fiscale e, quindi, una lieve maggior ritenuta scarico del lavoratore.
È destinato a questa misura l’extradeficit di oltre 3 miliardi di euro approvato a fine aprile con lo scostamento al DEF e porterà nei cinque mesi previsti ad un maggior netto in busta a condizione che la retribuzione annua non superi i 35.000 euro pari 2.692 euro mensili.


Contratti a termine
Una delle maggiori novità riguarda la disciplina del contratto di lavoro a termine e in particolare l’apposizione di causali stringenti, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all’organizzazione produttiva, per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe che “spingano” il rapporto oltre i 12 mesi e i rinnovi (indipendentemente dalla durata del rapporto).
Fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto, con il decreto Lavoro viene modificato l’impianto relativo alle casuali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi.
Viene, infatti, previsto che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
• è disciplinato dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
• in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate (e riportate nel contratto) dalle parti contraenti, ovvero datore di lavoro e lavoratore, ma solo fino al 31 dicembre 2024.
Da ultimo resta confermata la causale sostitutiva: l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi potrà avvenire per sostituire altri lavoratori.


Fringe benefit e buoni lavoro
In continuità con il 2022, ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione di beni e servizi da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023.
Nel nuovo limite di 3.000 euro per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Secondo la nuova previsione, per il solo periodo d’imposta 2023, quindi non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Una ulteriore sorpresa è data dall’innalzamento da 10.000 a 15.000 euro del limite di utilizzo dei buoni lavoro in alcuni settori. Potranno avvalersi del nuovo limite le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. La misura è stata fortemente criticata dai sindacati in quanto fortemente pregiudizievole dei contratti stagionali.


Inclusione sociale e lavorativa
A partire dall’1 gennaio 2024 entrerà in vigore una nuova misura di integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno, non imponibili IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
• a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
• a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.


Sostegno alla povertà
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, incluso il servizio civile universale. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno:
• registrarsi su una piattaforma informatica nazionale
• rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
• rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.


Assunzione beneficiari di Assegno per l’inclusione
L’Assegno per l’inclusione è la nuova misura assistenziale che di fatto va a sostituire dal 1° gennaio 2024 l’attuale reddito di cittadinanza.
Viene previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato il diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno per l’inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (si ritiene soggettivo).
L’esonero spetta anche in caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti da parte dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale (i quali hanno diritto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, all’esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).
Condizioni per fruire del beneficio sono:
• il rispetto della normativa in materia di DURC e degli obblighi del collocamento obbligatorio l. n. 68/1999;
• in analogie con le altre misure agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato e le stesse sono cumulabili con l’esonero contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’art. 1, commi 297 e 298, della legge di Bilancio 2023.

L’agevolazione è compatibile e cumulabile con lo sgravio donne e giovani, e si applica in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.


Assunzione di giovani nel secondo semestre 2023
Viene previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (restano esclusi i rapporti di lavoro domestico) di giovani che:
• alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
• non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
• siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Si tratta di un effettivo rimborso delle spese sostenute a titolo di retribuzione che, in via del tutto eccezionale, risulta cumulabile con lo sgravio giovani strutturalmente in vigore.
L’incentivo è riconosciuto, a seguito di apposita istanza preventiva da presentare all’INPS, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Il beneficio è cumulabile con l’incentivo previsto dalla normativa che ha introdotto:
• in via strutturale lo sgravio giovani triennale parziale (art. 1 comma 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017);
• in applicazione transitoria lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022).

In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.


Assegno unico e universale
Viene previsto che la specifica maggiorazione dell'assegno unico universale, prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto.
La maggiorazione, pertanto, viene riconosciuta per ciascun figlio minore anche per quelle situazioni in cui l’unico genitore presente sia titolare di reddito da lavoro e l’altro risulti deceduto.


Semplificazione degli obblighi di informazione (D.Lgs. n. 104/2022 c.d. Decreto Trasparenza)
È stato semplificato l’onere in capo al datore di lavoro degli obblighi di informazione in sede di assunzione previsti dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).
In particolare, viene previsto che l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni può ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale:
• durata del periodo di prova;
• diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
• durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
• procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
• l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
• la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile
• le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
• gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro equalunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso
Infine, viene previsto, sempre in un’ottica di semplificazione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il decreto Lavoro prevede inoltre:
• il rifinanziamento Fondo nuove competenze;
• il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• il fondo per gli indennizzi per i percorsi scuola – lavoro.


Sarà nostra cura fornire ulteriori dettagli non appena verrà pubblicato sulla GU il testo definitivo del Decreto.


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