ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO NOTA DEL 13/07/23 RISCHIO DI DANNI DI CALORE

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 19 lug 2023 alle 16:10 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei danni da calore dei lavoratori. Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.


Di seguito vi riporto una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.
Valutazione del rischio di danni da calore:
L'INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attività (che si ricorda può riguardare anche attività diverse da quelle tradizionalmente interessate dal rischio in parola, come l’agricoltura od i cantieri edili). Un’ulteriore risorsa, inoltre, concerne il Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose risorse informative da utilizzare per sensibilizzare i lavoratori sul rischio in parola. Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza - EUOSHA.


Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00).

Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.

Laddove non sia possibile modificare la propria organizzazione produttiva (circolare dell’INPS la n. 139 del lontano 2016 oltre che il  messaggio INPS n. 1856/2017),  consente di utilizzare con  causale “Eventi meteo” la Cassa Integrazione – FIS o Fsba a seconda che l’azienda sia industriale o artigiana, in caso di fenomeni climatici estremi come ad esempio “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), per le quali viene impedito lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.

Per qualsiasi, ulteriore informazione sull’ argomento e per l’attivazione della procedura le imprese associate possono contattare i consulenti della Confartigianato : 

Ravenna, Russi e Cervia: Andrea Albicini, Paolo Bandini, Marco Baccarani

Lugo e Bagnacavallo: Manoela Baldi

Faenza: Marco Spina


‹ Torna all'elenco