News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 03 ago 2023 alle 09:56 | A cura dell'Ufficio Stampa
A più di un anno di distanza dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi si ritiene opportuno tornare a puntualizzare quanto segue in merito agli argomenti in oggetto.
CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro)
Il nuovo obbligo a carico delle imprese che effettuano interventi edili nasce dall’esigenza di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il comma 43-bis della Legge n. 234/2021 subordina all’indicazione nel contratto e nelle fatture del CCNL del comparto edile applicato, la fruizione delle detrazioni ai seguenti interventi:
• superbonus (art. 119, DL n. 34/2020);
• eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, DL n. 34/2020);
• bonus facciate (art. 1, co, 219, L. 160/2019);
• “bonus mobili” e “bonus verde” (art. 16, co. 2, DL 63/2013).
Tale adempimento si applica ai lavori avviati dal 27 maggio 2022, di importo complessivamente superiore a € 70.000 (inteso in senso ampio e non solo ai lavori edili), fermo restando che l’obbligo di applicazione dei citati contratti collettivi è riferito esclusivamente ai lavori edili di cui all’Allegato X, D.L.gs n. 81/2008 (in allegato). Per individuare i lavori edili eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile va fatto riferimento ai contratti identificati con i seguenti codici:
• F012 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratti collettivi F011 e F016);
• F015;
• F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
Con la circolare 27 maggio 2022, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è onere del committente dei lavori richiedere l’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento.
In caso di omessa indicazione del contratto collettivo (CCNL) nelle fatture emesse per gli interventi agevolabili, il beneficio è confermato se detta indicazione è inserita nel contratto di affidamento lavori ed il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva nella quale l’impresa dichiara il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Inoltre, sempre nella suddetta circolare l’Agenzia afferma che il nuovo obbligo si applica sia in caso di cessione del credito/sconto in fattura, sia in caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Nella Circolare n. 19/2022, l’Agenzia specifica che il nuovo obbligo di indicazine deve essere rispettato anche nel caso in cui:
• il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor;
• i lavori edili siano oggetto di subappalto.
In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con il general contractor o con il soggetto che affiderà i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili; nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato.
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella circolare n. 19/2022, ha precisato che gli obblighi sopra citati operano con riferimento agli atti di affidamento lavori stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
Pertanto, si ritiene che se i lavori sono iniziati dopo il 27 maggio 2022, ma il relativo atto di affidamento è stato stipulato precedentemente, non è richiesta la presenza nello stesso del CCNL edile applicato.
ATTESTAZIONE SOA
L’articolo 10-bis, DL 21 marzo 2022, n.21 (Decreto Ucraina), introdotto in sede di conversione in Legge, ha disposto che ai fini degli incentivi fiscali di cui all’art. 119 e 121, DL n. 34/2020, su lavori di importo superiore ad € 516.000 dal 1° gennaio 2023:
• le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto,
oppure
• le imprese subappaltatrici, in caso di contratto di subappalto,
devono essere in possesso della qualificazione SOA, di cui all’articolo 84, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora sprovviste, solo fino al 30 giugno 2023, le imprese possono attestare, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto, in caso di imprese subappaltatrici) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA con uno degli organismi previsti dall’articolo 84, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Tuttavia, in questo caso, la detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA all’impresa esecutrice.
Per espressa previsione del comma 4, art. 10-bis, D.L. n. 21/2022, l’obbligo di possesso dell’attestazione SOA non si applica:
• ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022,
nonché
• ai contratti di appalto/subappalto aventi data certa anteriore al 21 maggio 2022.
Gli addetti del Servizio fiscale dell’Associazione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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