News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 07 ago 2023 alle 10:19 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il Decreto-legge n.98 del 28-07-2023 finalizzato a fronteggiare gli eventi climatici e l’eccezionale ondata di calore delle scorse settimane è stato pubblicato sulla GU n.175 del 28.07.2023 ed è entrato in vigore dal giorno successivo.
Le disposizioni in tema di lavoro sono contenute prevedono la possibilità di utilizzare degli ammortizzatori sociali nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
L’art.3 impegna i ministeri competenti all’adozione di linee guida e procedure concordate tra imprese ed associazioni sindacali a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.
Norme in materia di Cassa integrazione
L’articolo 1 è titolato “Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica”.
Diversamente da quanto , nell’articolo le disposizioni riguardono tutti i settori per i quali vi sono gli ammortizzatori sociali
Le eventuali sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dal 1-7-2023 al 31-12-2023 determinate dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, non saranno conteggiate nei periodi massimi di cassa integrazione richiedibili e l’azienda non dovrà versare alcun contributo aggiuntivo.
Si ritiene che analogo ammortizzatore possano applicare le aziende del settore terziario ed artigiano e si auspica una circolare inps sull’ argomento.
Le Aziende sono invitate a contattare gli uffici paghe dell’ Associazione per maggiori chiarimenti e per esaminare dei casi concreti
Linee guida in materia in salute e sicurezza
L’articolo 3 è di natura non immediatamente operativa
I Ministeri del lavoro e della salute favoriranno la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
In pratica le linee guida, che potranno essere recepite in decreto, determineranno più facilmente i casi di necessità di sospensione/riduzione, le modalità di stesura degli accordi, la rotazione dei lavoratori, le deroghe, ecc.
Aumento tasso di interesse per dilazioni INPS/INAIL
La delle Banca centrale europea dal 27-7-2023 che ha alzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) portandolo al 4,25% dal 2-8-2023.
Per effetto di tale decisione a decorrere dal 2-8-2023 sono in vigore i seguenti tassi:
• interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per contributi: 10,25%
• misura delle sanzioni civili: 9,75%.
Rateazioni dei debiti per contributi
Le domande di rateazione presentate dal 21-6-2023 sono determinate applicando il tasso di interesse pari al 10,25%.
Non varia il tasso per le rateazioni in corso per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
In caso di domande di differimento del termine, il nuovo tasso del 10,25% sarà applicato a partire dalla contribuzione Inps relativa al mese di luglio 2023.
Sanzioni civili
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti (9,75%). La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il tasso del 9,75% si applica in queste ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Gli addetti del Servizio paghe e consulenza del lavoro di Confartigianato sono a disposizione degli imprenditori associati per ulteriori chiarimenti.
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