REGISTRATORI TELEMATICI: IN DISCUSSIONE LA COMUNICAZIONE AL FISCO PER CHIUSURE E/O INTERRUZIONI

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 07 ago 2023 alle 15:09 | A cura dell'Ufficio Stampa


Pare non del tutto definita la questione relativa al nuovo obbligo di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio nel caso di inutilizzo del Registratore Telematico per un periodo superiore a 12 giorni.
Ricordiamo i contorni della vicenda che sta creando non poca confusione in questi giorni di agosto.

Con il provvedimento n. 15943/2023 sono state approvate le “Specifiche tecniche – Versione 11” dedicate ai registratori telematici (vedi QUI la nostra news pubblicata sul sito lo scorso 27 giugno).

Le predette specifiche sono in vigore dal 1° luglio 2023 e vanno rispettate, obbligatoriamente, nei nuovi modelli di registratore telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30.06.2023, oppure nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente a tale data. Per tutti gli altri l’aggiornamento, che introduce oltre alle funzioni di lotteria istantanea anche la funzione di “fuori servizio” codice 608, deve essere effettuato entro il 2 ottobre 2023.
Tra le novità si segnala l’introduzione di un nuovo “mini - adempimento” passato forse un po’ in “sordina”.
Nella versione precedente delle specifiche tecniche (Versione 10) era previsto che, in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, dovesse provvedere all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non avesse effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
Con la versione 11 viene, invece, introdotto un passaggio in più: nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni, come ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc., o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il registratore telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

In pratica, gli esercenti, in caso di ferie o periodi di chiusura superiori a 12 giorni, devono effettuare un’operazione preventiva sul registratore telematico, per segnalare lo stato di “fuori servizio” durante il periodo di stop dell’attività; tale funzionalità passa inevitabilmente da un aggiornamento software dei RT.
In alternativa, in caso di interruzione non comunicata automaticamente dal registratore telematico, l’esercente, o un suo delegato, può comunicare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.

Si ricorda che lo stato “fuori servizio” ricomprende tutte le ipotesi in cui il registratore telematico non è in grado di trasmettere i dati al Sistema dell’Agenzia delle Entrate. Da tale stato, il RT può ritornare automaticamente “in servizio”, in occasione della prima trasmissione utile, senza necessità di riattivazione, oppure essere “disattivato” o “dismesso”.


Detto questo, è di tutta evidenza l’inopportuna l’introduzione di un ennesimo obbligo di comunicazione la cui utilità francamente si fa fatica a comprendere, visto che le attuali specifiche già prevedono semplicemente l’invio automatico, al termine del periodo di sospensione, di un riepilogo “scontrini zero” quando non si effettuano le chiusure di cassa per più giornate.

A conferma di ciò, il primo agosto alla Camera è stato evidenziato che la comunicazione è da ritenersi un adempimento superfluo e in totale contrasto con il processo di semplificazione in atto, con la conseguenza che si rende necessario valutare l’opportunità di consentire agli utenti di gestire autonomamente e senza ulteriori aggravi e adempimenti burocratici e/o amministrativi la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura o di interruzione, con il conseguente esonero dall’invio della comunicazione indicata dall’Agenzia delle Entrate.

La questione, pertanto, pare ancora aperta, e si spera certamente in un ripensamento, non tanto nell’ottica della semplificazione (che richiederebbe interventi ben più profondi), quanto piuttosto nell’ottica di evitare l’ennesima ed inutile complicazione. Tutto questo, senza perdere di vista quello che è il vero problema e cioè l’obbligo per tutti gli utilizzatori di RT di aggiornarli entro il 2 ottobre 2023, dovendo sostenere le relative spese, solo in minima parte supportare da un nuovo credito di imposta (sempre come indicato nella nostra news del 27 giugno scorso).

In considerazione del “periodo feriale”, se il periodo di chiusura o di interruzione sappiamo che sarà superiore a 12 giorni, l’invio della comunicazione può evitare che l’Agenzia delle Entrate possa procedere ad un eventuale invio di una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all’esercente per chiedere chiarimenti in merito al periodo di sospensione.


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