INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO PER I LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

News / Patronato INAPA - mercoledì 11 ott 2023 alle 09:34 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative circa l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento rivolto ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione anticipata flessibile (quota 103), illustrando i diversi aspetti relativi all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.

Sono destinatari della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, che abbiano maturato, o maturino entro il 31 dicembre 2023, 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al compimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia (escluso l'assegno ordinario di invalidità).

La rinuncia all’accredito riguarda la sola contribuzione IVS limitatamente alla quota a carico del lavoratore (diversa tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico).

In particolare, la misura delle aliquote degli altri lavoratori è pari a:
• 9,19 per i lavoratori comuni del settore privato,
• 8,80 per i dipendenti del comparto Stato,
• 8,85 per i dipendenti del comparto EE.LL. e Sanità.

Per tutti i settori sulla retribuzione eccedente il tetto pensionabile (per il 2023 pari a 52.190 euro annui; 4.349 euro mensili) si applica un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore pari all’1%. Le somme corrisposte in busta paga corrispondenti alla quota contributiva a carico del lavoratore sono soggette ad imposizione fiscale secondo le norme generali.

L’INPS inoltre chiarisce gli effetti della rinuncia all’accredito della contribuzione sulla determinazione della misura dei trattamenti pensionistici distinguendo tra le quote da calcolare con il sistema retributivo e quelle da calcolare con il sistema contributivo.

Circa la determinazione delle quote di pensione da calcolare con il sistema retributivo, l’INPS specifica che base pensionabile resta invariata, come se la contribuzione fosse versata in misura intera, mentre per la determinazione delle quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo “l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro”.

In sostanza, l’aliquota di rendimento ai fini della determinazione del montante, per i periodi interessati all’incentivo, non sarà del 33% ma corrisponderà all’aliquota di versamento carico del datore di lavoro che, al netto di quella a carico del lavoratore è pari a:
• 23,81 per i lavoratori comuni del settore privato,
• 24,20 per i dipendenti del comparto Stato,
• 23,80 per i dipendenti del comparto EE.LL. e Sanità.

Gli operatori del Patronato Inapa di Confartigianato della Provincia di Ravenna sono a disposizione per eventuali chiarimenti sulle procedure e per l’invio delle domande.


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