News / Credito e incentivi - martedì 24 ott 2023 alle 16:13 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del suo piano di azione ambientale per un futuro sostenibile, negli ultimi dieci anni ha emanato diversi bandi per sostenere, attraverso la concessione di contributi economici, i progetti di rimozione e smaltimento amianto dagli edifici di proprietà sia pubblica (come scuole e ospedali) sia privata. Con il Bando amianto 2023 sono previsti incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto. Vediamolo in sintesi:
BENEFICIARI
le imprese di qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
PROGETTI FINANZIABILI:
Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.
L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto (esclusi, quindi, i costi di ricostruzione) e dovrà riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.
Sono ammissibili solo gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line.
REGIME DI AIUTO IN ESENZIONE
Il regime di aiuto è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, tra cui gli aiuti per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 36 del citato Regolamento.
CRITERI SOGLIE E CONDIZIONI MINIME:
• 50% per le PMI;
• 35% per le Grandi Imprese
Il limite massimo di contributo ammissibile per intervento è fissato a € 150.000,00 in valore assoluto
L’importo del contributo, per il 50% è a fondo perduto e per il restante 50% dovrà essere restituito in applicazione dell’Art. 72 della Legge n.289/2002.
A copertura dell’iniziativa in oggetto sono disponibili risorse pari a € 4.000.000.
CRITERIO DI PRIORITÀ:
• Vicinanza dell’edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d’aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali;
Si considerano per scuole: scuole di ogni ordine e grado pubbliche o paritarie.
Si considerano per ospedali: ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati.
• Contestuale installazione di impianto fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato presso la medesima unità locale, area/sito produttivo, commerciale o artigianale di cui fa parte l’edificio da bonificare e dovrà essere installato dopo la data di presentazione della prenotazione on line ed entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno un criterio di priorità, disposti in ordine cronologico.
Se l’intervento proposto comprende più edifici da bonificare, il criterio di priorità troverà applicazione anche nel caso in cui la presenza di almeno un criterio di priorità sia verificabile in uno solo degli edifici.
Sarà possibile indicare la presenza di entrambi i criteri di priorità. In tal caso, l’intervento vedrà applicato il criterio di priorità al pari di interventi con un solo criterio.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:
Gli interventi di rimozione e smaltimento amianto dovranno essere effettuati entro 24 mesi dalla concessione del finanziamento.
I beneficiari dei contributi entro un mese dalla conclusione dell'intervento sono tenuti a presentare una relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori.
RENDICONTAZIONE SPESE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI:
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, sulla base delle spese sostenute e documentate.
Ai fini della liquidazione del contributo, alla conclusione del progetto, i soggetti beneficiari dovranno produrre la rendicontazione finanziaria e tecnica, attestante anche il mantenimento del criterio di priorità, ove presente, sulla base del quale il contributo è stato concesso.
RESTITUZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO NON A FONDO PERDUTO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 72 DELLALEGGE N. 289/2002
In applicazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002, i contributi in conto capitale concessi alle imprese devono essere restituite nella misura minima del 50% secondo un piano di restituzione pluriennale ad un tasso di interesse di almeno lo 0,50%.
Le imprese, in fase di rendicontazione, possono decidere se:
• Restituire contestualmente alla liquidazione la quota del 50% non a fondo perduto;
• Restituire la quota del 50% in 5 rate annuali al tasso di almeno lo 0,50% presentando una garanzia fidejussoria a copertura della restituzione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La presentazione della domanda di contributo di articolerà in due fasi:
• Fase 1: prenotazione online del contributo (click day), con l’indicazione del costo stimato dell’intervento candidato e dichiarazione dell’eventuale presenza di criterio di priorità. La fase 1 avrà una durata di 5 giorni lavorativi (da mercoledì 22 novembre a martedì 28 novembre 2023);
• Fase 2: presentazione della domanda completa, alla quale saranno invitato solo le imprese che si troveranno in posizione utile nella graduatoria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Le imprese invitate avranno 3 mesi per presentare il progetto dell’intervento e completare la domanda di contributo.
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