FALLIMENTI APERTI ANTE 26 MAGGIO 2021: NOTA DI VARIAZIONE SOLO ALLA CHIUSURA DEI GIUDIZI PENDENTI

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 30 nov 2023 alle 16:07 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello del 29 novembre n.471 (in allegato qui sotto), è ritornata sul tema del termine di emissione delle note di variazione IVA, ai sensi dell’art. 26 del Dpr 633/72, con un’interpretazione restrittiva, secondo cui la chiusura della procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, non legittima l’emissione immediata della variazione IVA nell’ipotesi di chiusura del fallimento 'in pendenza di giudizi'.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, occorre attendere l’esito, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, posto che solo in tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.

Ne consegue che, in caso di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, non può che trovare applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Dpr 633/72 che, fissando il “dies a quo” per l’emissione della nota di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale nell’ipotesi di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi”, richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto del fallimento, sebbene ormai terminato.

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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