News / Credito e incentivi - giovedì 11 gen 2024 alle 16:30 | A cura dell'Ufficio Stampa
A seguito dell’emergenza causata dall’alluvione del maggio 2023, il decreto-legge 61/23, recepito dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (Delibera ARERA 565/23), ha introdotto delle agevolazioni tariffarie a beneficio delle sole popolazioni maggiormente colpite. Le agevolazioni si applicano alle utenze acqua, energia elettrica, gas naturale e servizio rifiuti, site nei comuni o frazioni di comuni elencati nell’Allegato 1 del decreto sopracitato che risultino attive alla data del 1° maggio 2023 (ovvero tutti i Comuni della provincia di Ravenna - NdR).
ARERA, con la propria delibera ha fissato i criteri per l’applicazione delle agevolazioni TARI riguarda tutti i comuni alluvionati della nostra provincia ad eccezione del Comune di Ravenna in quanto ha già esentato i propri utenti per l’intero 2023 attingendo dal proprio fondo donazioni.
Qui di seguito si riporta una breve sintesi.
L’estratto della delibera ARERA che all’art. 3, comma 3.1 declina le modalità di ottenimento delle agevolazioni che consistono in un’esenzione del tributo per 6 mesi, per i mesi che vanno da maggio a ottobre 2023.
a) in caso di utenze e/o forniture domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
b) in caso di forniture e/o utenze non domestiche, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea).
Breve illustrazione della modulistica per la richiesta dell’agevolazione.
Utenze domestiche
Dopo una prima parte anagrafica, l’utente dovrà auto-dichiarare il requisito fondamentale che, ai sensi del soprariportato Art. 3, comma 3.1, è che l’abitazione “sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale”.
Successivamente dovrà auto-dichiarare il provvedimento che ne certifica la compromissione e che, sempre seguendo il dettame della normativa, può essere alternativamente uno dei seguenti documenti: ordinanza di sgombero, ordinanza di evacuazione; altra idonea documentazione rilasciata dal Comune (provvedimento indennizzo CIS; provvedimento indennizzo da ordinanza Figliuolo; provvedimento contributi da Servizi Sociali).
Utenze non domestiche
Dopo una prima parte anagrafica, l’utente dovrà auto-dichiarare il requisito fondamentale che, sempre ai sensi del soprariportato Art. 3, comma 3.1, è che una sede “sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale” (la sede può essere quella legale o un’unità locale).
Successivamente dovrà dichiarare che tale compromissione sia certificata da una perizia asseverata o giurata (da allegare) e che tali danni hanno reso necessario la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea, ai sensi dell’ordinanza del Commissario n.11, Art. 3, lettere a), b), c) qui di seguito riportate:
a) la ricostruzione in sito dell’immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione;
b) la delocalizzazione, all’interno della regione, se necessario, previa demolizione dell’immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile;
c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell’immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali, che non consentono una immediata ripresa delle attività produttive e/o agricole.
Le domande dovranno essere presentate direttamente dagli interessati in modalità cartacea ed essere effettuate dal 15/01/2024 al 15/04/2024.
Solamente per i cittadini e le imprese dei Comuni della Bassa Romagna vi è la possibilità di fare la richiesta online accreditandosi con SPID, CNS o CIE.
Per ulteriori informazioni si possono consultare i rispettivi siti web istituzionali:
- Unione della Romagna Faentina
- Comune di Russi
- Comune di Cervia
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna
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