News / Associazioni di mestiere - giovedì 07 mar 2024 alle 11:27 | A cura dell'Ufficio Stampa
La CCIAA di Ferrara e Ravenna informa che l’esame per l’iscrizione nel ruolo conducenti presso la sua Sede di Ravenna (Viale Farini n.14) si svolgerà il 17 aprile 2024.
Le domande per l'iscrizione all'esame dovranno pervenire alla Sede Camerale di Ravenna entro il 5 aprile.
Nel Ruolo si devono obbligatoriamente iscrivere coloro che intendono svolgere un servizio di trasporto di persone (con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici) effettuato a richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi
b) il servizio di noleggio con conducente
effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Il Ruolo si suddivide nelle seguenti sezioni:
• conducenti di autovetture;
• conducenti di motocarrozzette;
• conducenti di natanti;
• conducenti di veicoli a trazione animale.
L'iscrizione nel Ruolo deve essere richiesta nella Camera di Commercio della provincia in cui si intende svolgere l'attività (l'autorizzazione è comunale), ed è subordinata al possesso di requisiti personali, morali e professionali.
Per l'iscrizione nelle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e natanti è previsto il limite di 65 anni di età. Per l'iscrizione nella sezione dei conducenti di veicoli a trazione animale è previsto il limite dei 70 anni di età.
Nel caso in cui l'attività venga svolta in forma societaria devono essere iscritti nel ruolo il titolare dell'autorizzazione e tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di dipendenti o sostituti.
Successivamente all'iscrizione nel ruolo è necessario chiedere al Comune nel quale si intende esercitare l'attività, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione per l'esercizio del noleggio di autovettura con conducente.
Requisiti personali
• assolvimento dell'obbligo scolastico;
• età non superiore ai 65 anni per conducente di autovetture, motocarrozzette e natanti;
• età non superiore ai 70 anni per conducente di veicoli a trazione animale;
• per i cittadini extracomunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura; il titolo di studio relativo all'assolvimento dell'obbligo scolastico deve essere dimostrato tramite la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana nel paese di provenienza.
Requisiti professionali
• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada (patente di guida) per l'iscrizione nella sezione autovetture;
• per l'iscrizione nella sezione conducenti di natanti: patente nautica;
• possesso del certificato di abilitazione professionale (KB) di cui all'art.116, comma 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, per l'iscrizione nelle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
• specifico esame sostenuto presso la CCIAA previsto dall'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.
Requisiti morali
Il comma 2 del Capo VI della Deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31.05.1994, per comprovare il requisito di idoneità morale, prevede l'assenza di condanne che comportino: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione nonché l'assenza di carichi pendenti. L'aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.
Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
1) abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
2) abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
3) abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n.75;
4) risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Il requisito della idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e alle dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa, dai suoi dipendenti, soci o collaboratori familiari.
Questo è il LINK con tutte le informazioni e i dettagli sulla presentazione delle domande con relativa modulistica.
News in Primo Piano
Altre Associazioni di mestiere
News per settore