News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 28 mar 2024 alle 15:23 | A cura dell'Ufficio Stampa
Ennesimo, inaspettato intervento del Governo sul superbonus. Stando alle bozze circolate dopo il Consiglio dei ministri del 26 marzo (il testo definitivo ancora non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non è stato distribuito), il provvedimento riduce e burocratizza ulteriormente le maglie della cessione e dello sconto impattando fortemente, ancora una volta , sulle MPI e sulla valenza sociale degli interventi come nel caso degli immobili danneggiati da eventi sismici.
E’ evidente che senza un ripensamento il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate e il ritorno alla normalità delle zone terremotate.
Confartigianato, a livello nazionale, ha auspicato un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, l’impegno di un intervento correttivo.
Vediamo i punti principali del decreto legge, così come sono stati annunciati dal Governo:
STOP ULTERIORE A SCONTI IN FATTURA E CESSIONI
APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI UN DECRETO LEGGE CHE ELIMINA DEFINITIVAMENTE LE OPZIONI PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER LE QUALI ERANO ANCORA CONSENTITE
Le opzioni per sconto e cessioni non più esercitabili, neanche nel “cratere” né per le “barriere architettoniche”, per i nuovi interventi con titolo abilitativo non ancora presentato. Abrogata la possibilità della remissione in bonis per le comunicazioni di opzione tardive.
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 uno schema di decreto-legge i cui contenuti, ad oggi, sono ancora ufficiosi.
Sulla base delle bozze circolate dopo il Consiglio dei Ministri, emerge che con l’articolo 1 vengono ulteriormente ristrette le possibilità di opzione per sconto o cessione in relazione al superbonus e al bonus barriere architettoniche, dopo il primo generalizzato divieto intervenuto con il D.L. 11/2023 (a far data dal 17/2/2023) ed ulteriormente ampliato con il D.L. 212/2023 per le barriere architettoniche.
Si illustra sinteticamente il contenuto dei primi due articoli dello schema del decreto, rinviando l’analisi ad una più approfondita Informativa dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo normativo.
Il decreto incide sui seguenti interventi (superbonus, detrazioni ordinarie e barriere architettoniche) che non avevano subito limitazioni con il D.L n. 11/2023.
Trattasi di interventi effettuati:
• da IACP, cooperative ed enti del terzo settore (sia per il superbonus che le detrazioni ordinarie),
• su immobili danneggiati dagli eventi sismici post 2009 ed alluvionali dal 15/9/2022 (Marche),
• per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforma), limitatamente ai Condomini, abitazioni principali di proprietari o titolari di diritti reali di godimento con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (salvo la presenza di disabile).
In particolare, l’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i predetti interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:
• sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);
• risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
• risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
• siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi
diversi dal superbonus).
Nessuna ulteriore restrizione per gli interventi già iniziati alla data del 16/2/2023 (sia per superbonus che per detrazioni ordinarie), per i quali sconto e cessione sono ancora possibili, come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 2 D.L. 11/2023 (sempreché alla stessa data del 16 febbraio sia stata presentata la CILA e/o adottata la delibera assembleare, il titolo abilitativo o accordo vincolante con pagamento di acconto).
Inoltre, si fa presente che viene abrogata la possibilità di avvalersi della cd “remissione in bonis” relativamente alla comunicazione di opzione per sconto e cessione. Di conseguenza, la scadenza del 4 aprile 2024 costituirà il termine ultimo per esercitare le opzioni relativamente alle spese sostenute nel 2023, o per le rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.
Pertanto, si suggerisce di accelerare (ove possibile) la presentazione della CILA e/o del titolo abilitativo affinché si possa continuare ad esercitare l’opzione per sconto/cessione oppure, ove non sia prevista la presentazione del titolo abilitativo, stipulare l’accordo vincolante con versamento di un acconto.
Altresì, si raccomanda di attivarsi per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2023, o rate residue, entro la data del 4 aprile 2024.
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