News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 02 apr 2024 alle 14:04 | A cura dell'Ufficio Stampa
Dal 20 marzo 2024 sono entrate in vigore le modifiche apportate dall’Agenzie delle Entrate con provvedimento 105669/2024 in tema di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.
In primis è stata prevista la possibilità per tutti i contribuenti (soggetti passivi IVA e privati) di fruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, attive e passive, e dei loro duplicati senza necessità di effettuare l’adesione preventiva.
Questa modifica permetterà di recuperare i “file fattura” completi fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi e i “dati fattura” fiscalmente rilevanti (ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto dell’operazione) fino al 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello della relativa dichiarazione.
Un’altra modifica riguarda la possibilità per i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di partita IVA (enti non commerciali/condomini/associazioni) di registrare il codice destinatario SDI ovvero l’indirizzo Pec per la ricezione delle fatture elettroniche.
Per i contribuenti minimi/forfetari/produttori agricoli in regime IVA speciale vi è l’obbligo di dotarsi di codice destinatario SDI ovvero di una Pec; è stata pertanto soppressa la possibilità di indicare il codice “0000000” per le fatture con acquirente appartenente ai regimi sopra citati.
La consultazione e l’acquisizione delle fatture e dei relativi duplicati (eccetto che per i consumatori finali) resta consentita agli intermediari abilitati, appositamente delegati.
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