TRASPORTO PERSONE, LE DEROGHE RELATIVE AD INTERRUZIONI E RIPOSI DEI CONDUCENTI DI PULLMAN

News / Associazioni di mestiere - lunedì 20 mag 2024 alle 14:08 | A cura dell'Ufficio Stampa


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2024/1258 (vedi allegato) del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento CE 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto persone.

Trattandosi di un regolamento, le modifiche sono immediatamente attuate in tutti i paesi membri ed entrano in vigore dal prossimo 22 maggio 2024.

Sintetizziamo qui di seguito gli elementi di maggior rilievo evidenziando che le modifiche si sono rese necessarie in quanto il settore del trasporto occasionale di passeggeri su strada, ovvero quello turistico, ha specificità che non possono essere comuni al settore del trasporto di merci su strada o dal settore del trasporto di linea. Questa tipologia di trasporto è caratterizzato da un’alta stagionalità, variazioni nei periodi di guida e distanze di guida variabili che dipendono dalle attività turistiche svolte dai passeggeri con la necessità di risolvere richieste dei viaggiatori non programmate ed estemporanee in termini di ulteriori fermate e modifiche dell’itinerario o dell’orario. In generale i periodi di guida sono inferiori rispetto a quelli del trasporto di merci o dei servizi regolari di linea, come del resto i conducenti possono dover svolgere alcune attività aggiuntive, spesso derivanti dalle interazioni con i passeggeri.

Queste le modifiche introdotte dal Regolamento in commento:

 dividere la pausa obbligatoria in due pause da almeno 15 minuti ciascuna, rispettando comunque il riposo minimo di 45 minuti durante o al termine delle 4 ore e 30 minuti di guida;

• in deroga alla regola generale, è ora possibile, a condizione che non siano compromesse la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro e l’orario massimo di lavoro, iniziare il periodo di riposo giornaliero al massimo entro la venticinquesima ora dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale. Questa deroga è solo per conducenti che effettuano un servizio “turistico” non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore di viaggio. Il tempo totale di guida di quel giorno non dovrà comunque superare le 7 ore. Questa deroga può essere utilizzata due volte se il servizio turistico ha la durata di almeno 8 o più giorni.

• possibilità di posticipare il riposo settimanale per un massimo di 12 periodi di 24 ore anche ai trasporti nazionali, non più solo a quelli internazionali.

N.B.: queste novità riguardano solamente i conducenti e le imprese che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri (bus da turismo).

Le modifiche entreranno in vigore dal 22 maggio 2024.


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