COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

News / Affari generali e inizio attività - giovedì 30 mag 2024 alle 08:15 | A cura dell'Ufficio Stampa


Come già comunicato in precedenza (qui), la Legge Regionale 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

Sono interessate a questo adempimento le attività di:
• Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Audioprotesista, Tecnico Ortopedico, Dietista, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Igienista Dentale.
• Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale.
• Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario.

LA PROROGA
Con una circolare del 29 maggio (in allegato), la Regione Emilia-Romagna, facendo seguito alle numerose richieste pervenute, tese anche ad ottenere una corretta interpretazione operativa, ha deciso il rinvio dei termini per la presentazione delle istanze.

Il rinvio dei termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è riservato, pertanto, alle sole strutture sanitarie soggette all’Istituto della Comunicazione ex artt. 10 e 11, LR 22/2019 ed in particolare si prevede che:

- per le strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURERT (20 dicembre 2023) il termine di presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, comma 1, LR 22/2019 è prorogato al 31 ottobre 2024 e il termine di adeguamento ai requisiti di cui all’Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 è prorogato al 28 febbraio 2025 fatto salvo il caso in cui, a seguito di controllo, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, co. 3, LR 22/2019);

- per le strutture attivate successivamente alla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURERT (20 dicembre 2023) il legale rappresentante/professionista deve presentare, prima dell’avvio dell’attività in parola, la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria al Comune competente per territorio con modalità dematerializzata, corredata dell’autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con la delibera 1919/2023. La struttura può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.

Il servizio Affari Generali dell’Associazione è disponibile ad eventuali approfondimenti in merito.


‹ Torna all'elenco