ENTRO IL 30 GIUGNO 2024 LA PUBBLICITÀ (OBBLIGATORIA) DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2023

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 06 giu 2024 alle 13:07 | A cura dell'Ufficio Stampa


La norma prevede che imprese, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e Onlus che nell’esercizio precedente abbiano ricevuto “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, non aventi carattere generale (es. agevolazioni o contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni) e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” dalle pubbliche amministrazioni, per un importo annuo, secondo il principio di cassa, complessivo superiore a 10.000 euro, debbano darne specifica comunicazione.

Relativamente ai contributi ricevuti nell’anno 2023, gli obblighi di pubblicità e trasparenza dovranno essere assolti entro il 30 giugno 2024.
Le imprese che redigono il bilancio comprensivo di nota integrativa sono tenute a pubblicare gli importi e le informazioni relative nella nota integrativa stessa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro imprese, società di persone, imprese individuali etc.), nonché le associazioni, fondazioni, cooperative sociali e Onlus potranno assolvere gli obblighi di comunicazione e trasparenza pubblicando le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti all’interno dei propri siti web, sui propri profili social aziendali oppure sui portali delle associazioni di categoria.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e “aiuti de Minimis”, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza semplicemente indicando sul sito internet aziendale, su quello della propria associazione di categoria o sui propri profili social aziendali l’esistenza di tali aiuti con un’auto dichiarazione, senza la necessità di pubblicare il prospetto dettagliato dei contributi ricevuti.

Sanzioni
L’inosservanza degli obblighi sopra richiamati potrà comportare una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e la restituzione integrale del contributo ricevuto qualora non si provveda a sanare l’inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione.


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