MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 16 ott 2024 alle 09:13 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 145/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre, contiene nella sua prima parte (articoli 1 e 2) alcune disposizioni volte a modificare, in un’ottica di semplificazione, la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro.

In particolare, la traiettoria delineata dal decreto-legge accoglie alcune sollecitazioni di Confartigianato, con riferimento in primo luogo all’introduzione di maggiore flessibilità e semplificazione nelle procedure di ingresso, tema rispetto al quale la Confederazione auspica tuttavia un definitivo superamento del meccanismo del click day in favore di soluzioni che consentano ai datori di lavoro di avere più finestre temporali per l’invio delle domande. Il decreto conferma, inoltre, il ruolo delle Associazioni datoriali quali soggetti che possono contribuire ad una migrazione legale e qualificata verso l’Italia e che sia rispondente ai fabbisogni ed alle esigenze espressi dalle imprese.

Tra le novità, che saranno peraltro oggetto di ulteriori disposizioni attuative definite con una circolare congiunta del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Agricoltura e Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri, si segnalano le seguenti:
• l’eliminazione del limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale nonché dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione Europea;
• l’obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, che dovrà quindi fornire un indirizzo PEC per consentire l’invio certo delle comunicazioni relative all’iter della domanda di nulla osta al lavoro;
• la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, con conseguente soppressione dell’obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall’ingresso di quest’ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto stesso.
In virtù della modifica introdotta, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedano a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, dovrà essere tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore potrà firmare il contratto anche in forma autografa.
La nuova disciplina di sottoscrizione digitale, che trova applicazione anche per le procedure relative al lavoro stagionale, prevede, inoltre, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, comunque, da cause non imputabili al lavoratore;
• l’obbligo per il datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. La norma trova applicazione alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.
Viene, inoltre, prevista l’irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente, analoga richiesta nonché nel caso di domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione, risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;
• la riduzione dei termini per la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che passano da 15 ad 8 giorni. Di conseguenza, se il centro per l’impiego non comunica entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta di aver individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro;
• la possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto entro 60 giorni dalla scadenza del precedente.

Alle modifiche sopra evidenziate, che hanno carattere ordinamentale, si accompagnano altre disposizioni introdotte in via sperimentale per il 2025 e finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di rilascio del nulla osta in relazione agli ingressi previsti per lo stesso 2025 dal DPCM del 27 settembre 2023.
In primo luogo, viene anticipata la fase di precompilazione delle domande, anche al fine di consentire tempi più ampi per i controlli e la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili.
Nell’ambito di tale fase, infatti, le amministrazioni interessate effettueranno un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro nonché sull’osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

Alla luce delle nuove disposizioni la precompilazione delle domande per l’annualità 2025 sarà possibile dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024.

Inoltre, tenuto conto del fatto che per il settore turistico viene inserito un nuovo click day il 1° ottobre 2025, la relativa precompilazione sarà possibile dal 1° luglio al 31 luglio 2025.
A tale riguardo, si ricorda che le quote di ingresso e le date dei click day per il 2025 sono già stati fissati dal DPCM 27 settembre 2023. In particolare:
• dalle ore 9:00 del 5 febbraio possono essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
• dalle ore 9:00 del 7 febbraio possono essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);
• dalle ore 9:00 del 12 febbraio possono essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
A tali date si aggiunge quella del 1° ottobre 2025 riservata al solo settore turistico alberghiero e riferita al 30% delle quote già assegnate al settore per il 2025.
Il decreto aumenta infatti le quote riservate ai lavoratori stagionali per l’anno 2025, che passano complessivamente da 93.550 a 110.000 (47.000 per il settore agricolo e 37.000 per quello turistico).

Sempre in via sperimentale per il 2025 il decreto prevede l’ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o persone con disabilità.
Per la nuova quota, che si aggiunge alle 9.500 quote già previste per il 2025, viene tuttavia prevista una diversa procedura in virtù della quale le richieste di nulla osta possono essere presentate esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Anche per la presentazione di tali domande il click day è fissato al 7 febbraio 2025.

Le nuove norme, inoltre, reintroducono per il 2025 il limite massimo di 3 richieste di nulla osta presentate da datori di lavoro come utenti privati, e quindi che non si affidano all’intermediazione delle organizzazioni datoriali.
Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali o i professionisti di cui alla legge n. 12/1979, soggetti chiamati a garantire un numero di richieste proporzionale al reddito d’impresa e ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore d’attività dell’impresa.

Si segnala, infine, che il provvedimento prevede, per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti di legge, la non applicazione della procedura di silenzio assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro.
Infatti, trascorsi di regola 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso.
In base alla modifica introdotta, per l’assunzione dei lavoratori dei Paesi che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non sarà possibile e lo stesso potrà essere rilasciato solo dopo le verifiche effettuate dalla Questura e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In via transitoria, nell’attesa dell’adozione del decreto ministeriale, l’eliminazione del silenzio-assenso si applicherà fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka e si estenderà anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso.

I consulenti del Settore Paghe dell’Associazione sono a disposizione per ogni chiarimento sull’argomento e per seguire eventuali richieste di quote di ingresso.


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