News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 19 nov 2024 alle 16:00 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il Bonus Natale: il Decreto Omnibus (Legge n. 143/2024, di conversione del D.L. n. 113/2024), prevede un bonus di 100 euro in arrivo, (ma non per tutti), con la tredicesima mensilità del 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente in possesso di determinati requisiti.
Abbiamo realizzato questo breve riepilogo dell'istituto, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzie delle Entrate con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E. Con l'introduzione del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, vengono apportate modifiche sostanziali all'articolo 2 bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 rubricato "Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti", c.d. Bonus Natale, ampliando la platea dei beneficiari.
Destinatari: lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, anche part time, (con bonus che spetta per intero), titolari di un reddito di lavoro dipendente, (incluso quello a domicilio), nel corso del 2024. Sono invece esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (esempio i collaboratori, amministratori ecc.).
Importo del Bonus: 100 euro, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo del dipendente, e sono rapportati al periodo di lavoro. L’importo del bonus va riproporzionato in funzione del periodo di lavoro nel 2024. Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, ove la stessa risulti non spettante, recupera il relativo importo. L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche se non è stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'IRPEF. Ove l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione dei redditi.
Condizioni. Il dipendente deve rispettare tutti i requisiti che elenchiamo:
a) reddito complessivo non superiore a euro 28 mila euro (ai fini del quale non rileva la prima casa), sono invece decaduti alcuni vincoli sulla composizione del nucleo familiare, per cui hanno diritto al Bonus Natale tutti i genitori con almeno un figlio fiscalmente a carico.
Si precisa che un figlio è considerato a carico se ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevati a 4.000 se l'età non è superiore a 24 anni;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del TUIR (altre detrazioni);
d) è sancita una sorta di incumulabilità dell’indennità all’interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione. Si prevede, infatti, che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Oneri del lavoratore: il dipendente che vuole percepire i 100 euro deve dichiarare per iscritto al datore -tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (vedi allegato), resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - di avere diritto al bonus, indicando il codice fiscale dei figli.
Il lavoratore può anche optare per percepire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi evitando la spiacevole conseguenza di averlo percepito in busta e, a causa del superamento del reddito di doverlo poi restituire alla Agenzia delle Entrate.
Compiti del datore di lavoro. I sostituti d'imposta devono conservare la documentazione ricevuta dal lavoratore e:
a) riconoscono l'indennità insieme alla tredicesima mensilità, verificando in base alla documentazione presentata dal dipendente, in sede di conguaglio, la sua spettanza per il relativo importo;
b) compensano il credito maturato ai sensi di quanto appena sopra riportato con compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
Casi particolari: se nel 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori diversi, egli se vuole richiedere il bonus in busta paga, deve consegnare all'ultimo datore, (oltre alla dichiarazione sostitutiva), le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante, oppure procedere in dichiarazione dei redditi.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro, se il lavoratore ha più contratti di lavoro dipendente di part time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore: a tal fine, quest'ultimo deve indicare nella dichiarazione sostitutiva tutti i dati necessari per la determinazione del bonus (redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori).
Alle aziende associate è già stato inviato, tramite email, il modulo per la richiesta da parte dei lavoratori.
Gli uffici paghe dell’Associazione sono a loro disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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