News / Associazioni di mestiere - martedì 03 dic 2024 alle 13:05 | A cura dell'Ufficio Stampa
Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 280 del 29 novembre 2024) la Legge 25 novembre 2024, n. 177 'Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285'.
Il provvedimento – che entrerà in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2024 – introduce una serie di disposizioni tese a migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i rischi di incidente e incentivare comportamenti responsabili alla guida.
Nel corso dell’esame Parlamentare, Confartigianato è intervenuta in audizione e promosso la presentazione di alcune proposte emendative: tra queste, è stata approvata e inserita nel testo finale (all’articolo 9 - Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone) quella relativa all’abbassamento dell’età per il conseguimento delle patenti abilitative necessarie al trasporto di passeggeri, che uniforma le età alle norme previste per il trasporto delle merci, per consentire il ricambio generazionale nel settore dei trasporti.
Di seguito, si riporta il testo integrale dell’articolo 9:
Art. 9 Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone
1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».
In sintesi viene ridotto a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta, invece, a 20 anni l’età minima necessaria per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio. Sempre in questa ipotesi il limite d’età è ridotto a 18 anni per la guida di veicoli senza passeggeri.
Parimenti è ridotto il limite di età a 18 anni per guidare veicoli adibiti a trasporto di persone, delle categorie di patente di guida D1 e D1E (minibus fino a 16 passeggeri), a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziale ordinario (280 ore).
Tra le altre novità segnaliamo:
- uso dello smartphone: la sanzione andrà da un minimo di 250 Euro ad un massimo di 1.000 Euro. In caso di recidiva la multa arriva a 1.400 Euro con sospensione della patente e decurtazione punti patente da 8 a 10. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo;
- guida in stato di ebrezza: in sostanza il decreto stabilisce che:
1. se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, è prevista una sanzione tra 573 e 2.170 Euro, con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
2. se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la sanzione è sia detentiva che pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 Euro), con sospensione della patente da 6 mesi ad un anno;
3. se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con la sanzione sia detentiva che pecuniaria (arresto da 6 mesi a un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 Euro). Sospensione della patente da uno a due anni.
Tra le sanzioni è prevista l’installazione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero;
- guida sotto l’effetto degli stupefacenti: chi guida sotto l’effetto degli stupefacenti e risulta positivo al test vedrà revocata la sua patente con sospensione per tre anni;
- eccesso di velocità: prevista una sanzione da 173 a 694 Euro per chiunque superi i limiti massimi di velocità di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata (da 220 a 880 Euro) con sospensione della patente da quindici a trenta giorni;
- abbandono di animali: prevista la revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona animali in strada. Inoltre, si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti e feriti.
- le biciclette e monopattini con l’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Per i monopattini scatta l’obbligo della targa, casco, assicurazione. Vietata la circolazione contro mano. Circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
- autovelox: nel caso si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione: quella più grave, aumentata di un terzo;
- supercar: salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” per i neo patentati: non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 KW/t e autovetture con potenza massima di 105 KW.
Anche queste norme impatteranno anche il settore dell’autotrasporto. Sono stati infatti respinti gli emendamenti delle associazioni di categoria che chiedevano una distinzione tra chi opera ogni giorno in maniera professionale e gli altri utenti della strada.
Per maggiori dettagli sulle disposizioni introdotte, si rimanda al testo della Legge allegata alla presente.
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