RINNOVO CCNL LOGISTICA, AUTOTRASPORTO MERCI, SPEDIZIONE

News / Associazioni di mestiere - venerdì 13 dic 2024 alle 10:20 | A cura dell'Ufficio Stampa


Rendiamo noto che, dopo quattro giorni di trattative ad oltranza, lo scorso 6 dicembre, Confartigianato Trasporti e le altre associazioni datoriali, insieme ai sindacati confederali dei lavoratori, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Autotrasporto Merci, Spedizione, scaduto il 31 marzo 2024.

L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2027, ha portato al ritiro dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali precedentemente previste per il 9 e 10 dicembre.

Come da prassi i sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori.

PARTE ECONOMICA

Il rinnovo giunge al termine di un serrato confronto durato 12 mesi, durante i quali, in  forza di un accordo sottoscritto il 19 marzo 2024, era stata prevista l’erogazione ai lavoratori di un elemento economico denominato ICE a partire dal 1° aprile 2024 pari a € 69,99 lordi al livello B3 (diversi importi erano stati per gli altri livelli della classificazione del personale viaggiante e non viaggiante).

A seguito dell’intesa per il rinnovo tale elemento economico transitorio cesserà di essere corrisposto a partire dal cedolino paga di competenza gennaio 2025.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2025 decorreranno i nuovi aumenti retributivi che porteranno, per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, un incremento economico a regime pari a € 260,00 di cui:

- € 140,00 sul tabellare;

- € 120,00 a titolo di EPA.

Gli aumenti saranno erogati con le seguenti decorrenze:

1° gennaio 2025 € 90,00 sul tabellare e € 40,00 a titolo di EPA;

1° gennaio 2026 € 40,00 sul tabellare;

1° gennaio 2027 € 40,00 a titolo di EPA;

1° giugno 2027 € 10,00 sul tabellare e € 40,00 a titolo di EPA.

Una volta a regime, l’aumento sopra descritto per il livello B3 – personale viaggiante - comporterà un aumento dei costi aziendali indicativamente del 9,94 % tenendo conto dell’aumento precedente dell’ICE che è stato assorbito dal rinnovo contrattuale.

Per la prima volta nel CCNL, tra le voci che compongono a tutti gli effetti la retribuzione base, entra anche l’EPA, Elemento Economico d’Area, con importi diversificati in base ai vari livelli di inquadramento. L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Con particolare riferimento al personale conducente di mezzi con massa al di sopra di 3,5 tonnellate l’EPA a regime è pari a:

- 150 euro per il livello C3;

- 120 euro per il livello B3;

- 100 euro per il livello A3.

Gli importi degli incrementi sono stati riparametrati per tutti i livelli di inquadramento.

Le decorrenze degli aumenti retributivi sono indicate nell’accordo di rinnovo qui allegato. 

Vale la pena sottolineare che sia gli aumenti sul tabellare che l’EPA sono assorbibili in presenza di specifici accordi individuali in merito.

Vengono inoltre adeguati gli importi delle indennità di trasferta di cui all’art. 62 a partire dal 1° gennaio 2025, ferma restando l’attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extra urbano.

Gli importi, distinti in base alle categorie di servizi e alle fasce orarie di impegno extra-urbano, saranno le seguenti:

1) per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore 23,80 euro, dalle 12 alle 18 ore 35,02 euro, dalle 18 alle 24 ore 43,16 euro;

2) per i servizi in territorio estero: dalle 6 alle 12 ore 31,94 euro, dalle 12 alle 18 ore 45,05 euro, dalle 18 alle 24 ore 62,49 euro.

Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre 2027, per una vigenza complessiva di 3 anni e 9 mesi.

SEZIONE ARTIGIANA

Con l’accordo viene confermata la Sezione Artigiana del CCNL, all’interno della quale oltre alle già note specificità, è stata inserita un’ulteriore previsione in materia di contratto di lavoro part-time che consente alle sole imprese artigiane e alle imprese aderenti a Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, di assumere un lavoratore a 14 ore settimanali, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 56 che fissa a 20 ore la durata minima settimanale dei part-timers.

Con riguardo al contratto a tempo determinato è stata regolata la disciplina del recesso prima della scadenza del termine.

La piena conferma della Sezione Artigiana, con le sue importanti previsioni riconosciute non solo alle imprese artigiane, ma anche alle imprese non artigiane associate, rappresenta un risultato estremamente positivo.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del CCNL è stato esteso alle seguenti attività: imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

Tra  gli altri contenuti di carattere normativo introdotti con il rinnovo, si cita:

-              Mantenimento delle procedure per il riconoscimento dei danni dei veicoli pesanti e regolamentazione dei danni.

-              Evitato l'obbligo di disconnessione per il personale viaggiante.

-              Confermata la  discontinuità del personale viaggiante.

-              Ampliamento del preavviso: estensione della durata del preavviso in caso di dimissioni del personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3, C3, da 15 a 20 giorni.

In allegato il testo dell’accordo a cui si rimanda per ogni approfondimento.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rimangono a disposizione delle imprese associate il Referente Sindacale, i Consulenti del Lavoro e gli operatori paghe.


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