LA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 20 lug 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Parlamento ha definitivamente approvato il decreto legge per la stabilizzazione finanziaria, convertendo in legge la cosiddetta “Manovra correttiva”.Per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale, la legge di conversione ha sostanzialmente confermato quanto disposto dal testo originario del Decreto.

In particolare le disposizioni di maggior rilievo riguardano:

-        la riduzione al 4% della ritenuta sui bonifici relativi a somme per interventi di riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia;
-        il nuovo regime dei minimi, che viene riservato di fatto alle nuove iniziative produttive;
-        l’aumento delle aliquote IRAP per banche, assicurazioni, società concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione autostrade e trafori;
-        l’aumento dell’imposta di bollo sui dossier titoli;
-        l’eliminazione, per le società di capitali, del limite temporale quinquennale per il riporto delle perdite, con introduzione di un limite quantitativo;
-        la riduzione all’1% della deducibilità degli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
-        il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali;
-        l’eliminazione dell’obbligo di prestazione della garanzia nel caso di ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso fiscale; 
-        l’introduzione di una addizionale annuale della tassa automobilistica per i veicoli, anche ad uso promiscuo, di potenza superiore a KW 225;
-        la chiusura delle partite IVA inattive da un triennio e sanatoria per la mancata dichiarazione della cessazione dell’attività;
-        per gli studi di settore: aumento della sanzione in caso di omessa presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore, e possibilità dell’accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di tali dati;
-        differimento al 1° ottobre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni che concentrano la riscossione nell’accertamento.
Si segnala, infine, una progressiva riduzione delle esenzioni ed agevolazioni vigenti, a decorrere dal 2013 e 2014, qualora entro il 30 settembre 2013 non siano adottate misure in materia fiscale e assistenziale che consentano di effettuare un riordino della spesa in materia sociale.

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