News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 29 set 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 27/09/2010 n.48E, facendo seguito alla risoluzione 83E/2010, ha precisato che in merito al recupero del beneficio riconosciuto sui compensi erogati per incrementi di produttività ex lege 126/2008 e successive modificazioni per gli anni 2008 e 2009, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD 2011 le somme erogate nel predetto biennio per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.
Il dipendente potrà invece recuperare il proprio credito mediante dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
Questa soluzione consente di soddisfare le esigenze di semplificazione avanzate dai datori di lavoro, dai sindacati e dai CAF con quelle di controllo da parte del fisco.
Il datore di lavoro deve riportare nel CUD 2011 anche gli importi che eventualmente ha già certificato al dipendente a seguito della risoluzione 83E/2010.
Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente.
Infine ricorda l’Agenzia delle entrate qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.
Ulteriori informazioni presso gli Uffici Confartigianato
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