LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI

News / Affari generali e inizio attività - mercoledì 04 gen 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Manovra “ Monti”  ha modificato  la disciplina antiriciclaggio  prevista dal Decreto Legislativo 231/2007, prevedendo, a far data dal 6 dicembre 2011, la riduzione ad un importo  pari o superiore ad Euro 1.000,00 il limite per l’utilizzo di:

 

  • trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi;
  • di assegni bancari e postali emessi senza recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;


Per il trasferimento di importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 saarà  necessario ricorrere a Banche, Istituti di Moneta Elettronica o a Poste Italiane S.p.A.


Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente all’Istituto di Credito emittente, senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore
Ambito temporale di riferimento e Soglia
Fino al 29 aprile 2008: 12.500,00 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008: 5.000,00 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010: 12.500,00 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011: 5.000,00 euro
Dal 13 agosto 2011: 2.500,00 euro
Dal 6 dicembre 2011: 1.000,00 euro

Profili sanzionatori
La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, una
sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con potenziale
coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante, rispetto al quale, escludendosi un’attribuzione automatica di responsabilità, occorrerà verificare la condotta, il contributo causale e
psicologico (rispetto al quale è comunque sufficiente la colpa). Ai sensi dell’art. 58, comma 8, primo periodo del D.Lgs. n. 231/200716, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
 


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