La “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta” va effettuata nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni e quindi in un periodo d’imposta siano sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso.
Così, ad esempio, è necessario presentare il mod. IRE se i lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%:
- sono iniziati nel corso del 2011 e sono terminati o termineranno nel 2012;
- sono iniziati nel 2010, proseguiti nel 2011 e sono terminati o termineranno nel 2012;
- sono proseguiti/iniziati nel 2011, proseguiranno nel 2012 e termineranno nel 2013;
con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
La comunicazione, non va, invece, presentata se:
- i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
- nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.
La comunicazione in esame va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese.
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno sostenuto spese nel 2011 per lavori iniziati/eseguiti nel 2011 e proseguiti nel 2012, il mod. IRE vapresentato entro il 30.3.2012.
La mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale, mentre deve ritenersi applicabile la sanzione in misura fissa da euro 258 a euro 2.065 prevista dall’art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.