News / Fisco e consulenza aziendale - sabato 03 lug 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
Un luglio caldissimo per i contribuenti.
Al via, pena applicazione delle relative sanzioni, la comunicazione telematica delle operazioni soggette a Iva per importi non inferiori a 3 mila euro ed inizio del monitoraggio delle operazioni effettuate con i soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata, nonché obbligo di presentazione dei nuovi modelli per la registrazione e la risoluzione o proroga dei contratti di godimento degli immobili. Si aggiunge, inoltre, a pena di nullità degli atti di compravendita degli immobili, l’obbligo di attestazione della conformità delle costruzioni a cura dei proprietari e allegazione della planimetria depositata in catasto.
COMUNICAZIONI DATI IVA
L’art.21, dl 78/2010 ha introdotto l’obbligo, telematico di comunicare all’Amministrazione finanziaria tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro; modalità e termini devono ancora essere indicati da un apposito provvedimento del direttore delle Entrate che dovrà, per quanto enunciato nello stesso decreto, limitare l’aggravio dei contribuenti.
In caso di inadempimento scatteranno le sanzioni amministrative da un minimo di 258 ad un massimo di 2.582 euro, ai sensi della lett.a), comma 1, art.1, dlgs.472/1997.
BONIFICI
Sempre dal 1 luglio scatta l’obbligo, introdotto dall’art.25, dl 78/2010, posto a carico di banche e Poste Italiane, di trattenere il 10% a titolo di ritenuta sui bonifici pagati dai contribuenti in relazione alle spese che danno diritto alla detrazione o alla deduzione degli oneri. Siamo ancora in attesa delle istruzioni operative, ma l’obbligo è sussistente, ancorché sia stata richiesta la proroga anche per l’assenza di una precisa indicazione degli oneri assoggettati, con la possibile applicazione delle sanzioni a carico dei sostituti.
IMMOBILI
In aggiunta alle sanzioni in misura variabile da 258 a 2066 euro, negli atti di compravendita delle costruzioni, a pena di nullità dello stesso atto, dovranno essere indicati i dati catastali e dovrà essere allegata la planimetria depositata in catasto e, soprattutto una dichiarazione dei proprietari attestante la corrispondenza dei dati indicati, la planimetria e la realtà dell’immobile.
Per quanto concerne i contratti di locazione, affitto e comodato di fabbricati e terreni, al fine di evitare le sanzioni comprese tra il 120 e il 240% dell’imposta di registro dovuta, in caso di registrazione, proroga, risoluzione anticipata e cessione, si rende obbligatorio indicare i dati catastali sui nuovi modelli “69” e “CDC”.
BLACK LIST
I contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che operano con operatori economici collocati in territori a fiscalità privilegiata, con diversa periodicità (mensile o trimestrale) e a pena dell’applicazione delle sanzioni, per omissione o incompletezza dei dati, variabili da 516 a 4.130 euro (il doppio della sanzione di cui al comma1, art.11, dlgs n.471/1997), devono inviare, in modalità esclusivamente telematica, i dati relativi alle operazioni di cessione, acquisti di beni e prestazioni di servizi, rese o ricevute.
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