Il D.L. 2.3.2012, n. 16 (cd. decreto «semplificazioni fiscali») è stato convertito dalla L. 26.4.2012, n. 44 (pubblicata nel S.O. n. 85/L della G.U. 28.4.2012, n. 99) apportando diverse novità rispetto al testo originale: l’entrata in vigore è fissata al 29.4.2012, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della stessa.
Si analizzano le principali novità introdotte in sede di conversione in legge rinviando alla News fiscale del 16.4.2012, per la trattazione delle disposizioni introdotte nel testo originario del decreto legge.
NOVITA' AI FINI IVA
Contribuenti minori
Articolo 3, co.4-quater
Tramite la modifica dell’art. 32, D.P.R. 633/1972 sono elevate le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Tali soglie sono allineate a quelle previste per poter accedere alla contabilità semplificata (art. 7, co. 2, lett. m), D.L. 70/2011) per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale (art. 14, co. 11, L. 183/2011).
Il regime in argomento consente ai contribuenti interessati di adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione mediante la tenuta di un bollettario «madre e figlia». Tale bollettario assolve le funzioni di fattura (parte figlia) e di registro delle fatture emesse (parte madre) previsto dall’art. 23, D.P.R. 633/1972.
Fattura per operatori turistici
Articolo 2, co.13-ter
Vengono ricompresi tra i commercianti al minuto per cui non vige l’obbligo della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento in cui viene effettuata l’operazione, anche i soggetti che svolgono attività di organizzazione di escursione, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.
Si tratta di una norma semplificativa degli adempimenti che consente una modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale) più facilmente gestibile, attese le modalità di resa del servizio (il cliente acquista il servizio al momento d’inizio della prestazione).
Cessione di contratti di leasing
Articolo 2, co.6-bis
È estesa alle cessioni di contratti di locazione finanziaria (prestazione di servizi, secondo le regole Iva, ex art. 3, co. 2, n. 5, D.P.R. 633/1972) l’applicazione dell’Iva sul margine (introdotto per la cessione di beni mobili usati al fine di evitare una reiterata tassazione delle cessioni di beni mobili che sono fuoriuscite dal circuito commerciale avendo già scontato l’imposta presso il consumatore finale, intendendo per tale il soggetto privato o il soggetto passivo che non ha detratto l’imposta all’atto dell’acquisto).
L’Iva si determina sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto (cd. margine), a specifiche condizioni.
Dal margine, se positivo, il cedente deve poi scorporare l’imposta che confluisce nella relativa liquidazione periodica. Resta salva la facoltà, secondo quanto previsto dal co. 3, art. 36, D.L. 41/1995, per il cedente di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Il regime del margine si applica a condizione che gli acquisti (avvenuti in Italia o nella Ue) siano stati effettuati alternativamente presso:
· privati consumatori (soggetti incisi dall’Iva, in quanto non hanno detratto l’imposta all’atto dell’acquisto);
· soggetti passivi d’imposta che non hanno detratto l’imposta all’atto di acquisto o importazione;
· soggetti passivi d’imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
· soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al regime del margine.
La legge di conversione ha aggiunto il co. 10-bis nell’art. 36, D.L. 41/1995, secondo cui «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo».
In tal modo si ottiene un’ulteriore conferma della completa assimilazione del contratto di locazione finanziaria, avente finalità di finanziamento, con la detenzione diretta del bene. Di recente, anche la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Ue, sentenza 16.2.2012, causa C-118/11) ha dichiarato che ai fini Iva , il contratto di leasing di un bene strumentale può essere equiparato all’acquisto diretto laddove l’utilizzatore assuma i rischi ed i benefici connessi all’utilizzo del bene, l’importo complessivo delle rate dovute sia almeno pari al valore del bene e sussista il diritto di riscatto.
Le condizioni di applicazione del regime del margine alle cessioni di contratti di leasing sono le medesime previste per l’applicazione del regime del margine dei beni usati:
· il bene sottostante al contratto deve essere costituito da un bene mobile, non essendo possibile applicare il regime del margine alle cessioni di beni immobili;
il contratto deve essere acquisito presso un privato o un soggetto Iva che non abbia detratto l’imposta sui relativi canoni fino alla data di cessione del contratto.
NOVITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Manutenzione e riparazione
Articolo 3, co.16-quinquies
Viene eliminata la disposizione contenuta nell’art. 102, co. 6, D.P.R. 917/1986 che, nella determinazione forfetaria della quota deducibile delle spese di manutenzione e di riparazione, teneva in considerazione gli acquisti e le vendite dei beni materiali ammortizzabili intervenuti nel corso del periodo d’imposta.
Deduzione dei canoni di leasing
Articolo 4-bis
Meno vincolante risulta poi la durata minima dei contratti di leasing, stabilita per la deduzione dei canoni da parte dell’utilizzatore. Per quei contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 16/2012, la deduzione avverrà solo per un periodo non inferiore a 2/3 del tempo di ammortamento, con un minimo compreso tra 11 e 18 anni per gli immobili, indipendentemente dalla durata contrattuale.
Immobili storici
Articolo 4, co.5-quater, 5-sexies e 5-septies
È stata elevata dal 25% al 35% la riduzione forfetaria del canone applicata per determinare il reddito da locazione imponibile ai fini Irpef e Ires degli immobili aventi interesse storico o artistico (ex art. 10, D.Lgs. 42/2004).
Sono altresì specificate le modalità applicative delle norme introdotte.
In tal modo viene eliminata la previsione per cui la tassazione deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria.
Come noto, l’art. 11, co. 2, L. 413/1991 (abrogata con la norma in commento) stabiliva che, in ogni caso, il reddito di tali immobili fosse determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
Pertanto, nel caso di tassazione ordinaria, l’importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato (come confermano le istruzioni del Mod. Unico PF 2012 per i redditi 2011 e le CC.MM. 28/E/2011 e 2/E/2006).
La novella legislativa, intervenendo sugli artt. 37, co. 4-bis, e 90, co. 1, D.P.R. 917/1986, ha previsto, per gli immobili storici e artistici locati, quanto segue:
· soggetti Irpef: qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 35%, sia superiore alla rendita catastale, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Pertanto, a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando i canoni di locazione degli immobili storici o artistici non assumevano rilevanza ai fini della tassazione, basata soltanto sulla minore rendita catastale della zona censuaria di appartenenza dell’immobile ex art. 11, co. 2, L. 413/1991, ora, con la novella legislativa de qua, i canoni assumono rilevanza, nella stragrande maggioranza dei casi,nella misura del 65% del loro ammontare, essendo tale importo di solito superiore alla rendita catastale. In tale situazione potrebbe essere conveniente optare per la «cedolare secca», data la convenienza ai fini dell’imposta di registro e le aliquote di imposta sostitutiva del 19% (per i contratti a canone «calmierato») e del 21% (per i contratti a canone libero) previsti dalla cedolare secca sul canone di locazione contrattualmente stabilito per l’immobile storico o artistico ad uso abitativo (art. 3, D.Lgs. 23/2011), pur dovendo, il locatore, rinunciare alla rivalutazione Istat del canone;
· soggetti Ires, relativamente ai cd. immobili «patrimonio»: il reddito medio ordinario (rendita catastale) delle unità immobiliari di interesse storico o artistico è ridotto del 50%.Nel caso che essi siano locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
La medesima disciplina è estesa agli immobili posseduti da enti non commerciali (art. 144, co. 1, D.P.R. 917/1986): si dispone che il reddito medio ordinario derivante dagli immobili storici o artistici posseduti da tali enti sia ridotto del 50%.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 2012 (Unico 2013) e, precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011.
Tuttavia, è stato altresì previsto che per la determinazione dell’acconto per il medesimo periodo d’imposta (2012) si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Ne deriva che, in sede di predisposizione dei Modd. Unico 2012 o 730/2012, occorre scomputare dal reddito imponibile risultante la «rendita minima» considerata in relazione all’immobile storico o artistico locato, e aggiungere il 65% del canone effettivo, ricalcolando, così, l’imposta dovuta e versando il 99% (per i soggetti Irpef) a titolo di acconto.
Regime premiale per favorire la trasparenza
Articolo 2, co.13-quater
Con riferimento al regime di cui all’art. 10, D.L. 201/2011, è stata estesa la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati anche per l’invio telematico di corrispettivi, fatture emesse, ricevute e risultanze di acquisti e cessioni non soggetti a fattura, per la predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva e per la compilazione dei Modd. 770 semplificato, Cud e di versamento delle ritenute.
ALTRE IMPOSTE
Money transfer
Articolo 3, co.15
Eliminazione dell’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari e le agenzie money transfer e le altre agenzie di attività finanziarie. Il balzello era stato introdotta dalla Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011) e si applicava su ogni operazione.
Unità da diporto
Articolo 3, co.16 quinquies
Esonero dalla tassa sulle unità da diporto (art. 13, D.L. 201/2011), per quelle unità che siano in uso di soggetti portatori di handicap e affetti da patologie che richiedono l’uso permanente delle stesse unità.
Imu
Articolo 4
Presupposto per l’imposizione
Ai fini Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o divorzio, s’intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In sostanza, esso costituisce presupposto per il pagamento dell’Imu.
Dalle norme viene espunto il riferimento agli immobili accatastati come F2 in quanto privi di rendita e non assoggettabili ad Imu.
Abitazione principale
Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso di componenti del nucleo familiare che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni (aliquota e detrazione) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Si consente ai comuni di considerare, ai fini Imu, come direttamente adibito ad abitazione principale l’immobile posseduto:
· da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato;
· da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non sia locato.
Delibere
Dal 2013, le delibere comunali in materia di Imu dovranno essere trasmesse al Mef solo per via telematica (nuovo co. 13-bis, aggiunto all’art. 13, D.L. 291/2011). Se pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile dell’anno cui la delibera è riferita, avranno efficacia retroattiva al 1° gennaio del medesimo anno, purché inviate entro il termine del 23 aprile.
Le Province autonome di Trento e Bolzano possono assoggettare ad Imu i fabbricati rurali strumentali con le aliquote di legge, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Versamenti
Dal 1° dicembre 2012 è consentito effettuare il versamento dell’Imu mediante bollettino postale, inoltre, per l’anno 2012, il pagamento dell’Imu sull’abitazione principale e relative pertinenze sarà effettuato in tre rate:
· la prima e la seconda, pari a un terzo dell’imposta con aliquota di base e detrazione, da corrispondere, rispettivamente, entro il 16 giugno e il 16 settembre;
· la terza, entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo con conguaglio sulle rate precedenti.
I contribuenti hanno anche la possibilità di optare per il versamento dell’Imu 2012 in due sole rate, la prima da corrispondere entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione prevista e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Adempimenti dichiarativi
È fissato al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu sugli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto (e non più per quelli posseduti) dal 1° gennaio 2012 in poi.
Base imponibile fabbricati
La base imponibile dell’Imu è ridotta del 50% per gli edifici storici, i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non usati.
La quota erariale dell’Imu non trova applicazione sugli immobili ex Iacp (Istituto Autonomo case popolari), nonché sugli immobili dei Comuni usati per scopi non istituzionali.
Base imponibile terreni
Per i terreni edificabili posseduti e condotti da agricoltori professionali (anche società), il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale aggiornata è 110 e non 135. Avviene quindi una sorta di assimilazione ai terreni agricoli.
Aerei e Aerotaxi
Articolo 3-sexies, co.1
Novellando l’art. 16, D.L. 201/2011, viene introdotta un’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.
L’imposta è dovuta da ogni passeggero e per ogni tratta effettuata, con misura fissa a 100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a 200 euro in caso di tragitto superiore ai 1.500 chilometri. L’imposta è a carico del passeggero e versata dal vettore.
Per quanto riguarda gli aeromobili privati, quelli immatricolati nel Registro tenuto dall’Enac, sono soggetti ad un’imposta annuale con misure diverse a seconda che si tratti di aeroplani, elicotteri, alianti, motoalianti e aerostati. In sostanza, si modifica la progressione dell’imposta sugli aeromobili privati prevista dal cd. decreto «salva Italia». Ad esempio:
· riducendo il valore dell’imposta per kg per gli aeroplani fino a 4.000 kg e per gli elicotteri);
· estendendo l’esenzione dall’imposta agli aeromobili storici (immatricolati per la prima volta da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
· novellando il co. 14-bis, art. 16, D.L. 21/2011, prevedendo che l’applicazione dell’imposta riguardi gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall’Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (in luogo delle 48 ore attualmente previste), indicando per essi una particolare disciplina.
Inoltre per gli importi già versati, se questi superino le nuove disposizioni, vengono tenuti a credito fino al successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.
Viene demandata alla Guardia di Finanza e alle autorità aeroportuali la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi di cui sopra.
Imposta comunale sulla pubblicità al marchio nei cantieri
Articolo 3, co.16-quinquies
Si affida ad un D.M. Economia e Finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2012, senza nuovi e maggiori oneri, la disciplina inerente l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs. 507/1993) al marchio apposto su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
Imposta di sbarco
Articolo 4, co.2-bis
Aggiungendo il co. 3-bis all’art. 4, D.Lgs. 23/2011 si prevede che i Comuni delle isole minori abbiano la possibilità di applicare un’imposta di sbarco, fino a 1,50 euro, in alternativa all’imposta di soggiorno, da riscuotere insieme al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. È la stessa compagnia ad essere responsabile del pagamento dell’imposta (sulle quali grava l’obbligo di dichiarazione e le sanzioni per eventuali omissioni), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori o studenti pendolari, dai componenti del nucleo familiare dei soggetti che hanno pagato l’Imu nel territorio comunale (i quali, dunque, sono parificati ai residenti). Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e di servizi pubblici locali.
Accise degli autotrasportatori
Articolo 3, co.13-bis
Intervenendo in tema di recupero delle accise per gli autotrasportatori, viene soppressa dall’art. 3, co. 1, D.P.R. 277/2000, la previsione della «pena di decadenza», quale sanzione per la mancata presentazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, dell’apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa, per poter godere del beneficio fiscale stesso (restituzione, tramite rimborso o compensazione, delle accise applicate ai consumi di gasolio).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Antiriciclaggio: Uso di contante da parte di stranieri
Articolo 3, co. da 1 a 2-bis
Il testo originario del decreto prevedeva che non operasse il divieto di pagamento in contanti per importi superiori a 999,99 euro (soglia così ridotta dall’art. 12, co. 1, D.L. 201/2011) per l’acquisto di beni o servizi effettuati:
· presso i dettaglianti e i soggetti ad essi assimilati dall’art. 22, D.P.R. 633/1972 e i soggetti di cui all’art. 74-ter (che disciplina il regime speciale per il turismo) del medesimo decreto;
· da parte di persone fisiche di cittadinanza non italiana, che siano anche residenti fuori dall’Italia.
La deroga era ammessa per qualsiasi ammontare di utilizzo di contanti.
In sede di conversione in legge, l’eliminazione assoluta della soglia è stata sostituita con la previsione dell’innalzamento a 15.000 euro del limite per il trasferimento di contante.
Inoltre, si conferma che il cedente/prestatore deve:
· inviare un’apposita comunicazione preventiva alle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con Provv. Ag. Entrate 23.3.2012, chiedendo di poter ricevere pagamenti in contanti oltre soglia;
· acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e un’apposita autocertificazione attestante le suddette condizioni di cittadinanza e di residenza;
· entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro incassato in un proprio conto corrente econsegnare all’operatore finanziario lasola copia della ricevuta della comunicazione preventiva (e non più anche la fotocopia del passaporto nonché della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale). La legge di conversione ha stabilito che nella comunicazione preventiva di cui sopra si debba indicare anche il conto che si intende utilizzare. Ne consegue la necessità di un adeguamento del modello predisposto con Provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2012, che non consente di fornire tale informazione.
Inoltre, si stabilisce che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Blocco dei pagamenti della P.A.
Articolo 1, co. 4-bis
Il blocco dei pagamenti da parte della P.A. in presenza di debiti per cartelle di pagamento superiori a 10.000 euro (art. 48-bis, D.P.R. 602/1973) non opera con riferimento alle somme eccedenti l’ammontare del debito d’imposta per cui si è verificato l’inadempimento. Pertanto, l’Amministrazione pubblica è tenuta a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono il debito tributario, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
Restano comunque fermi, anche in detti casi, i limiti per il pignoramento di salari e stipendi sanciti dall’art. 72-ter, D.P.R. 602/1973 novellato dal D.L. 16/2012 e dall’art. 545. c.p.c.
Si ricorda che l’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000 euro.
In caso affermativo, i suddetti soggetti (D.M. 18.1.2008, n. 40, cd. Regolamento di attuazione):
· non procedono al pagamento; in pratica l’intero pagamento viene sospeso;
· segnalano la circostanza ad Equitalia, ai fini dell’attività di riscossione delle somme. L’agente della riscossione procede al pignoramento presso terzi delle somme notificando al soggetto pubblico l’ordine di versare gli importi a favore di Equitalia, come prevede l’art. 72-bis, D.P.R. 602/1973.
Il mancato pagamento di detta eccedenza costituisce violazione dei doveri d’ufficio (potrebbe trattarsi di comportamento che determina responsabilità disciplinare o addirittura amministrativa).
La violazione è integrata anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione (con cui Equitalia comunica alla Pubblica Amministrazione che il contribuente è inadempiente), l’agente della riscossione evidenzi che a seguito di provvedimento di sgravio o di sospensione il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore ovvero non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto (si tratta del pagamento delle somme nei casi previsti dall’art. 3, co. 5 e 6, D.M. 40/2008).
Cessione di crediti vantati verso la P.A.
Articolo 12, co.11-quater
La certificazione può essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari - che esonera il cedente dal rispondere dell’eventuale solvibilità del debitore - anche la cessione pro solvendo, che implica invece per il cedente l’obbligo di rispondere dell’eventuale inadempienza del debitore.
VARIE
Termini per adempimenti fiscali
Articolo 3-quater
Gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.
Registrazione dei contratti di locazione
Articolo 8, co.10-bis
Viene abbassato a 10 (rispetto alla precedente soglia di 100) il numero delle unità immobiliari possedute che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione (art. 5, D.P.R. 404/2001).
L’obbligo viene esteso agli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito albo.