Entrano in vigore oggi a Ravenna, Faenza e Lugo, così come in tutti i Comuni dell’Emilia Romagna con più di 30.000 abitanti, le misure di regolazione della circolazione veicolare previste dal Piano aria integrato regionale (Pair 2020) contro l’inquinamento atmosferico. Il periodo di validità dell’ordinanza con la quale il Comune le ha recepite è 1 ottobre – 31 marzo.
Provvedimenti antismog in vigore da ottobre a marzo: chi può circolare e chi no.
Cosa si deve fare in caso di ripetuti superamenti (tre giorni consecutivi) dei limiti di concentrazione delle polveri sottili
RAVENNA
L’ordinanza prevede all’interno del centro abitato (area delimitata da apposita segnaletica, mappa allegata) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 e in occasione delle “domeniche ecologiche” (6 ottobre, 20 ottobre, 17 novembre, 24 novembre, 12 gennaio, 19 gennaio, 2 febbraio, 16 febbraio, 1 marzo e 15 marzo) il divieto di transito per i veicoli:
• benzina precedenti l’Euro 2
• diesel precedenti l’Euro 4
• ciclomotori e motocicli precedenti l’Euro 1
Potranno invece circolare liberamente i veicoli:
• a benzina dall’Euro 2 in poi
• diesel dall’Euro 4 in poi
• ciclomotori e motocicli dall’Euro 1 in poi
• alimentati a gas metano o gpl
• con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti e con 2 persone se omologati a 2 posti
• elettrici e ibridi
• ciclomotori e motocicli elettrici
• per trasporti specifici e per uso speciale, attrezzati per lavorazioni particolari, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada (elenco dettagliato nell’ordinanza allegata)
• sono poi previste ulteriori deroghe tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per i mezzi guidati da turnisti e operatori in servizio di reperibilità; per i veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno H; per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (ad esempio “camion frigo”); per i donatori di sangue; per chi accompagna a scuola o va a prendere alunni dai nidi alle medie inferiori; per chi ha Isee inferiore a 14mila euro; per chi soggiorna in strutture di tipo alberghiero, per arrivare/partire dalla struttura; per i mezzi al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate e guidati da operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dal Comune (elenco completo delle deroghe, indicazione delle documentazioni/certificazioni che bisogna avere con sé e condizioni alle quali le deroghe possono essere esercitate sono contenuti nell’ordinanza allegata).
L’ordinanza prevede inoltre che dall’1 ottobre al 31 marzo nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile sia vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):
• negli impianti di categoria inferiore alle 3 stelle (come definita dal DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017)
• nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet che sia stato certificato, da un organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014 (pellet di qualità elevata che garantisce maggiori rendimenti di combustione, pertanto minori emissioni inquinanti).
Misure emergenziali
In caso di 3 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di PM10 precedenti il giorno di controllo (lunedì o giovedì) dal giorno successivo scattano le misure di primo livello:
• divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli
• potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore
• divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle
• abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali (sono esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole e edifici assimilabili)
• divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc...)
• divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
L’attivazione delle misure emergenziali verrà comunicata attraverso comunicati stampa, sito e canali social del Comune. Per ulteriori informazioni sul Piano aria integrato regionale (Pair 2020) e sulla campagna “Liberiamo l’aria”:
www.liberiamolaria.it
LUGO
Da martedì 1 ottobre entrano in vigore nel Comune di Lugo alcuni provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e a tutela della salute pubblica.
Le limitazioni della circolazione resteranno in vigore fino al 31 marzo 2020 (eccetto i festivi), dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30. Inoltre, viene istituito il divieto di circolazione nel centro abitato nelle domeniche ecologiche previste per il 6 e 20 ottobre, il 3 e 17 novembre, l’1 e 15 dicembre, il 12 e 26 gennaio 2020, il 2 e 16 febbraio 2020 e l’1 e 15 marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30. Il provvedimento riguarda i veicoli a benzina minori o uguali a Euro 1, auto diesel minori o uguali a Euro 3, veicoli commerciali diesel minori o uguali a Euro 3 e ciclomotori e motocicli minore o uguali a Euro 0.
Le limitazioni interesseranno le aree interne al circondario, queste ultime escluse: viale Masi, via Acquacalda, via Foro Boario, via Circondario Ponente, via Circondario sud, viale Oriani e viale de Pinedo. Sono escluse dal provvedimento anche le vie Orsini (tratto compreso tra via Ricci Curbastro e via Baracca), via Sassoli, via Biancoli, viale Bertacchi, via Circondario Ponente (tratto compreso tra viale Bertacchi e via Mazzini), via Foro Boario, via Acquacalda e viale Masi (tratto compreso tra via Matteotti e viale Marconi).
Sono inoltre escluse dal provvedimento le strade che consentono l'accesso ai parcheggi scambiatori situati in piazza Garibaldi e nel cortile della Collegiata, ovvero: viale Marconi; via Ricci Curbastro; viale Manzoni (nel tratto compreso tra via Ricci Curbastro e via Poveromini); via Fratelli Cortesi; via Baracca (nel tratto compreso tra via Fratelli Cortesi e viale Orsini); piazza Garibaldi (nel tratto compreso tra la rotonda Mentana e via Mariotti e nel tratto tra via Acquacalda e via Risorgimento) e largo Tricolore.
Restano confermati i provvedimenti in vigore relativi alla zona a traffico limitato.
Sono esclusi dalla limitazione le auto elettriche o ibride con motore elettrico, i veicoli alimentati a Gpl/benzina o a gas metano/benzina; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere, i ciclomotori e motocicli elettrici, le auto immatricolate per trasporti specifici e per uso speciale.
Sono invece destinatari di una deroga al provvedimento le seguenti categorie: veicoli di emergenza e di soccorso, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione, veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro; veicoli appartenenti a istituti di vigilanza, mezzi per il trasporto pubblico, veicoli per persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati, mezzi di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare e di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno, veicoli per il trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri, veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; mezzi di autoscuole durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida, veicoli di interesse storico e collezionistico limitatamente alle manifestazioni organizzate, veicoli usati dai donatori di sangue nella giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da e per la struttura adibita al prelievo; veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata e uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie, veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14mila euro, carri funebri e veicoli al seguito, mezzi diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione, veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale, veicoli per persone che soggiornano nelle strutture alberghiere collocate nelle aree delimitate, autocarri con massa massima superiore a 3,5 tonnellate limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, veicoli adibiti al servizio postale universale e muniti di autorizzazione alla circolazione di prova.
Inoltre, dall’1 ottobre al 31 marzo 2020 in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) nei focolari aperti e nei generatori di calore di classe di qualità energetica inferiore alle tre stelle.
In caso di sforamento per tre giorni consecutivi registrato da Arpae verranno adottate ulteriori misure emergenziali.
L’ordinanza completa è disponibile a questo
link
FAENZA
Dal 1° ottobre entrano in vigore le misure di limitazione al traffico per tutelare la qualità dell’aria nelle città, come dall’accordo di programma siglato a livello regionale da tutti i principali comuni dell’Emilia Romagna.
Con l'ordinanza sindacale n. 24/2018 sono state recepite le modifiche al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) introdotte con la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018.
Dal 1° ottobre e fino al 31 marzo 2020, dalle ore 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e la prima e la terza domenica di ogni mese, esclusi:
festivi
domeniche dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020
periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio 2020
sarà vietata la circolazione ai mezzi più inquinanti nell’area del centro storico compresa all’interno del perimetro urbano delle seguenti strade: viale Tolosano, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, via Mura Mittarelli, via Renaccio (da corso Saffi a via Lapi), via Lapi, piazza Fratti, viale Stradone, piazza della Rocca e via San Giuliano.
Alcune vie interne all'area perimetrale sono escluse dalle limitazioni per consentire l'accesso ai parcheggi:
parcheggio "Anagrafe" in piazza Ricci (ex Naviglio): via Naviglio (tratto v.le IV Novembre - ingresso parcheggio Anagrafe); via Strocchi - Corso Garibaldi (tratto via Strocchi - viale IV Novembre)
parcheggio Ospedale Civile: da viale Stradone
parcheggio Cofra Faenza Uno: da via Renaccio.
Veicoli interessati
Le limitazioni riguardano le categorie di veicoli M1 M2, M3, N1, N2 o N3 con motore a:
benzina: Euro 1 e precedenti
diesel: Euro 3 e precedenti
e
ciclomotori e motocicli precedenti alla normativa Euro 1
Potranno invece circolare liberamente i seguenti veicoli:
alimentati a gas metano o GPL
con almeno 3 persone a bordo (car pooling)
con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti
autoveicoli elettrici e ibridi
ciclomotori e motocicli elettrici
autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale.
Ulteriori misure emergenziali
Nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE evidenzi un superamento dei livelli di allerta, scattano le misure emergenziali.
Il lunedì e giovedì (giorni di controllo) viene emesso il bollettino Liberiamolaria : nel caso in cui in uno dei comuni della provincia di Ravenna aderenti al PAIR (Ravenna, Faenza, Lugo) si verifichi il superamento dei limiti di legge di PM10 nei 3 giorni precedenti il controllo scattano le seguenti misure:
ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4;
divieto in tutto il territorio comunale di uso di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) per il riscladamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva minore a 4 stelle
abbassamento del riscladamento fino ad un max di 19° nelle case e di 17° nei luoghi che ospitano attività produttive ed artigianali
divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio ectc.)
divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli
divieto di spandimento di liquami zootecnici
potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani.
Ordinanza e documentazione relativa al Comune di Faenza sono
QUI
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