Ecco la sintesi delle principali misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da Coronavirus in vigore, contenute nel Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri firmato domenica 8 marzo (sostituiscono completamente quelle contenute nei decreti del 4 marzo e dell’1 marzo) e della nuova Ordinanza della Regione Emilia Romagna sempre datata 8 marzo 2020.
DPCM 8 MARZO 2020
Premessa fondamentale è che, fino al 3 aprile, bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle province di Rimini, Pesaro, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e tutta la regione Lombardia: evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Di seguito la sintesi dei principali contenuti dell’articolo 2 del decreto, che riguarda anche la provincia di Ravenna.
FINO AL 15 MARZO
ATTIVITÀ DIDATTICHE
SOSPESI i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, È DA ESCLUDERSI QUALSIASI FORMA DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVA.
FINO AL 3 APRILE
MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E CONGRESSI
NON CONSENTITI convegni, congressi, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
NON CONSENTITA l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche.
PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI E DISCOTECHE
NON CONSENTITE le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
BAR E RISTORANTI
CONSENTITE le attività di ristorazione e bar, con OBBLIGO, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
ESERCIZI COMMERCIALI
FORTEMENTE RACCOMANDATO, negli esercizi commerciali diversi da quelli di cui sopra, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
SPORT
NON CONSENTITI gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque CONSENTITO lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Lo SPORT DI BASE e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
STRUTTURE SANITARIE
VIETATO agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
NON CONSENTITE le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
QUARANTENE
DIVIETO assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.
In allegato qui sotto trovate il testo integrale del DPCM 8 marzo 2020.
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NUOVA ORDINANZA REGIONALE dell'08/03/2020 che, rispetto al decreto del Governo, sospende le attività di piscine, palestre, centri ricreativi e centri diurni in tutta l’EMILIA ROMAGNA.
La Regione Emilia Romagna ha appena emanato un’ordinanza che estende la sospensione dell’attività di palestre, piscine, attività ricreative anche alle zone che il Governo aveva escluso. Sospesa inoltre l’attività dei centri diurni in tutta l’Emilia-Romagna. LE SOSPENSIONI SONO IN VIGORE DA LUNEDÌ 9 MARZO, A VENERDÌ 3 APRILE.
NEL DETTAGLIO: sono sospese le attività di PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (FATTA ECCEZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA), CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI. Queste attività, alle quali si aggiungono i CENTRI DIURNI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (per supplire ai quali il Comune di Ravenna si attiverà da domani mattina per sviluppare servizi domiciliari), vengono sospese nell’intero territorio regionale, sulla base dell’ordinanza del presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini.
In allegato qui sotto trovate il testo integrale dell'Ordinanza della Regione Emilia Romagna dell'8 marzo 2020.
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IMPORTANTE
Chiarimento sugli spostamenti per lavoro
Il Governo ha inoltre chiarito come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. E’ quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.
QUI tutti gli
approfondimenti sull'argomento ed il
fac simile di autocertificazione.
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UTILITA':
CARTELLONISTICA PER AZIENDE E UFFICI
N.B.: sulla base di quanto previsto dai decreti citati, abbiamo provveduto a realizzare tre
cartelli di avviso alla clientela sulle
norme igieniche da seguire e sulla
distanza interpersonale da tenere nei locali. I due
files PDF sono scaricabili dall'
Area Documentazione di questo sito per essere stampati in autonomia ed affissi ove necessario.
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EMERGENZA CORONAVIRUS:
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E LE INFORMAZIONI UTILI
Una sezione del sito interamente dedicata all'emergenza Covid-19: tutte le normative di riferimento, dai Decreti nazionali a quelli della Regione Emilia Romagna, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la cartellonistica per le aziende, il modulo di autocertificazione per gli spostamenti e la cronologia completa di tutte le notizie pubblicate sull'argomento: QUI
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