Il DPCM 3 novembre 2020, prevede tre livelli di rischio, e quindi diversi obblighi e divieti per le regioni italiane. Saranno i dati dell’ISS sui livelli di rischio delle singole regioni, a far scattare le misure man mano più restrittive. Pubblichiamo il testo del DPCM e dei suoi allegati.
Inizialmente (e nel testo del DPCM è così indicato), le restrizioni avrebbero dovuto scattare a partire da giovedì 5 novembre.
Nel corso della Conferenza stampa svolta nella serata di mercoledì 4 novembre, il Presidente del Consiglio ha ufficializzato che tutte le restrizioni previste dal Decreto partiranno da VENERDI 6 NOVEMBRE.
COSA PREVEDE IL DPCM
Il territorio italiano viene diviso in tre aree differenti, che avranno di conseguenza regole e divieti calibrati sulal base del rischio pandemico.
Ci saranno infatti regioni in zona rossa (ad alto rischio di contagio), in zona arancione (a rischio intermedio) e in zona verde (regioni con minori contagi e dunque maggiormente sicure).
L’inserimento delle regioni in una delle tre zone sarà automatico e dipenderà dall’indice Rt ed una serie di altri criteri desunti dai dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità.
Regioni inserite in ZONA GIALLA
(e misure valide su tutto il territorio nazionale)
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Sardegna, Molise, Basilicata
Anche per i territori inseriti tra quelli con un rischio inferiore, il nuovo DPCM introduce norme più restrittive rispetto al decreto dello scorso 24 ottobre.
- Divieto di uscire di casa a partire dalle ore 22 e fino alle ore 5 del mattino seguente, salvo motivi di salute o di lavoro.
- Didattica a distanza alle scuole superiori al 100%.
- Capienza dimezzata su bus, metropolitane e treni regionali
- Chiusi i centri commerciali nel weekend e nei giorni festivi.
- Chiusi i musei, le mostre, le sale bingo.
Regioni inserite in ZONA ARANCIONE
(scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)
Puglia e Sicilia
Rispetto a quanto previsto per zone gialle
- Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie resteranno chiusi sempre.
- Vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate ragioni di lavoro, studio, salute.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22 e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Regioni inserite in ZONA ROSSA
(scenario di massima gravità e livello di rischio alto)
Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta
Oltre a quanto previsto per gli altri territori:
- E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori.
- Limitati anche i trasferimenti all’interno del territorio (fra comune e comune), salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- La didattica a distanza in queste regioni scatterà già dalla seconda media.
- Chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.
In ogni caso rimangono sempre aperti i negozi di alimentari negli autogrill, negli ospedali e negli aeroporti.
- E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
SERVIZI ALLA PERSONA
In nessuna delle tre aree è previsto l'obbligo di chiusura per i saloni di barbiere e parrucchiere, lavanderie e tintorie e pompe funebri.
Nelle Zone rosse è prevista la chiusura di centri estetici e tutte le altre attività di servizio alla persona non indicate nell'Allegato numero 24
ATTIVITA' PRODUTTIVE
All'articolo 4, che definisce le 'Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali', si chiarisce che queste rimangono aperte: 'Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14'.
Ovviamente se l'Istituto Superiore della Sanità ufficializzerà dati diversi, sarà possibile che alcune Regioni vedano modificarsi il proprio fattore di rischio, quindi il 'colore' delle prescrizioni adottate.
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Con i divieti di uscire di casa dalle 22 alle 5, ma anche di muoversi nelle Regioni non inserite in zona gialla, torna ovviamente anche la necessità di autocertificare gli spostamenti aventi valide motivazioni. Sul sito del Ministero dell'Interno è 'scaricabile' il modulo editabile:
QUI
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EMERGENZA CORONAVIRUS:
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E LE INFORMAZIONI UTILI
Una sezione del sito interamente dedicata all'emergenza Covid-19: tutte le normative di riferimento, dai Decreti nazionali a quelli della Regione Emilia Romagna, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la cartellonistica per le aziende, il modulo di autocertificazione per gli spostamenti e la cronologia completa di tutte le notizie pubblicate sull'argomento: QUI
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