NIENTE 'ALLOGGIATI WEB' PER GLI APPARTAMENTI OCCASIONALMENTE AFFITTATI AI TURISTI

News / Varie - mercoledì 10 apr 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


I privati cittadini che concedano occasionalmente in locazione, a turisti, immobili di loro proprietà senza che si configuri un'attività in forma imprenditoriale (locazione fino a 3 appartamenti), non devono comunicare i dati degli alloggiati entro 24 h dall'arrivo, così come richiesto dall'art. 109 Testo Unico Leggi Pubblica sicurezza per le strutture ricettive.

Questa è l'interpretazione che nei giorni scorsi è stata diffusa dalla Questura di Ravenna, per la quale, quindi, 'il privato che concede in locazione un immobile, al di fuori della forma imprenditoriale secondo i parametri determinati dalla Legge Regionale Emilia Romagna 16/2004, deve curare esclusivamente gli adempimenti di carattere fiscale'.

Sono ovviamente confermati l'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione superiori a 30 gg, che già dallo scorso anno, ai sensi del D.L. 79/12, assorbe l'obbligo di comunicazione alla Questura di cessione di fabbricato, e l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel caso di ospitalità di cittadini extracomunitari (art. 7 Testo Unico Leggi Immigrazione).


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