RAVENNA: ORDINANZE SU RISCALDAMENTO E SULLA CIRCOLAZIONE

News / Varie - mercoledì 18 dic 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


In considerazione del superamento dei limiti massimi di Pm 10 nelle ultime due settimane, nella stragrande maggioranza dei capoluoghi dell'Emilia Romagna, come si evince dal Bollettino Arpa, Ravenna si adegua e applica i provvedimenti contenuti nell'Accordo regionale sulla qualità dell'aria. Per la prima volta vengono infatti intraprese iniziative - da oggi a martedì prossimo - che riguardano il riscaldamento degli edifici e il funzionamento di camini e caldaie per ovviare all'alto tasso di inquinamento causato da certi combustibili. 
 
 
Si tratta di misure straordinarie e temporanee che hanno lo scopo di favorire l'abbassamento dei valori stessi. Ecco le limitazioni dei prossimi giorni sancite da specifiche ordinanze.
 
 
Riscaldamento 
Da oggi al 24 dicembre (data in cui verrà pubblicato il bollettino Arpa con i dati della settimana in corso) i cittadini residenti dovranno osservare i seguenti comportamenti: 
a) ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive; 
b) nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, è vietato l'utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto; 
c) potenziare i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore. 
 
 
Circolazione stradale 
Domani, giovedì 19 dicembre dalle 8.30 alle 18.30, nelle strade all'interno del perimetro di zona a traffico limitato, andranno rispettate le limitazioni in vigore di norma al giovedì: non vi potranno transitare le auto a benzina precedenti all'Euro 1, Euro 1, Euro 2 e Euro 3; autoveicoli diesel precedenti all'Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato); ciclomotori e motocicli Euro 1; i veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3, (ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore). 

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