News / Varie - giovedì 19 giu 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
In questi giorni moltissime imprese stanno ricevendo in massa una lettera della RAI che invita a pagare il "canone speciale" le aziende che siano in possesso di apparecchi TV atti a ricevere i programmi radiotelevisivi.
La lettera è formalmente corretta, pur se il tono utilizzato e l'invio indiscriminato alle aziende, suscita più di una perplessità dal punto di vista del metodo.
In ogni caso ci sembra opportuno tornare sull'argomento riportando all'attenzione degli Associati il chiarimento emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 2012, fortemente sollecitato anche da Confartigianato: chi NON detiene "apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni televisive" in definitiva NON E' TENUTO a pagare il canone.
Qui di seguito quanto prevede la nota ministeriale:
1) La norma di riferimento art. 1 del RDL n.246/1938 si riferisce al servizio di “radio diffusione” non includendo altre forme di diffusione del segnale audio/video basate su portanti fisici diversi da quelli radio come la Web radio, la Web TV o IPTV. Il canone è quindi dovuto solo in presenza di un impianto aereo atto alla captazione del segnale (antenna) o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.
2) Sono apparecchi atti a ricevere segnali audio/video radiodiffusi i “radioricevitori completi”, ossia quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF), di un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).
3) Sono apparecchi adattabili quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF), collegati esternamente ad un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).
Di seguito la tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchi ricompresi nella norma e riportata nella lettera:
APPARECCHI ATTI ALLA RICEZIONE:
− Ricevitori TV fissi;
− Ricevitori TV portatili;
− Ricevitori TV per mezzi mobili;
− Ricevitori radio fissi;
− Ricevitori radio portatili;
− Ricevitori radio per mezzi mobili;
− Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H);
− Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata).
APPARECCHI ADATTABILI ALLA RICEZIONE:
− Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
− Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv;
− Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv;
− Decoder per la TV digitale terrestre;
− Ricevitore radiotv satellitare;
− Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv).
APPARECCHI NON ATTI NÉ ADATTABILI ALLA RICEZIONE:
− PC senza sintonizzatore TV;
− monitor per computer;
− casse acustiche;
QUI trovate in PDF i chiarimenti ministeriali
Archivio:
02.11.12: ANCORA SOLLECITI PER IL CANONE RAI: MA NON SEMPRE E' DOVUTO
01.03.2012: IL MINISTERO METTE LA PAROLA FINE ALLE RICHIESTE DELLA RAI SUL CANONE SPECIALE
28.02.12: CONFARTIGIANATO IN RETE: PARLIAMO DI ABBONAMENTI RAI E DI LIBERTA' DI SCELTA PER GLI AUTOMOBILISTI
22.02.12: CANONE RAI: BENE LA MARCIA INDIETRO DELLA RAI, MA ORA CHIAREZZA
21.02.12: CANONE RAI: LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE RONDINELLI AI PARLAMENTARI
17.02.12: CANONE RAI SENZA TV. UN ASSURDO BALZELLO. LA PROTESTA DI RETE IMPRESE ITALIA
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