In base alle disposizioni del Garante per la Tutela della Privacy, a partire dal 2 giugno 2015 non sarà più possibile installare cookie per la profilazione senza aver redatto e reso disponibile un’informativa estesa sulla natura e l’utilizzo di tali strumenti (cookie policy) e aver incluso nel proprio sito Web un’informativa breve collegata a quella estesa per richiedere il consenso (revocabile) agli utenti che lo visitano.
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano al loro terminale, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Sono definiti 'cookie tecnici' quelli che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente, come la facilitazione delle procedure per acquisti on line, l'autenticazione ad aree ad accesso riservato, il riconoscimento automatico della lingua utilizzata ed altro.
Si definiscono 'cookie analytics', quelli che servono a raccogliere informazioni sul numero di utenti e sulle visite del sito, nonchè per le elaborazioni statistiche, etc.
I 'cookie di profilazione' sono quelli utilizzati per tracciare la navigazione del l'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc. E' utilizzando questi cookies, che possono essere trasmessi al device dell'utente soprattutto messaggi pubblicitari od offerte in linea con le preferenze ed interessi manifestati.
I 'cookie terze parti' vengono invece impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando (banner pubblicitari, immagini, mappe, etc.).
A seconda dei tipi di cookie utilizzati dal titolare del sito sono previsti una serie di adempimenti:
- per i cookie tecnici occorre fornire l'informativa contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice della Privacy (nel momento in cui l'utente accede al sito deve immediatamente comparire un banner contenente una prima 'informativa breve', e un link per accedere all'informativa più estesa);
- per i cookie di profilazione, oltre ad effettuare la notificazione al Garante, occorre prevedere un banner con l'informativa breve e un collegamento all'informativa estesa, ed è necessario raccogliere il consenso dell'utente.
In caso di omessa informativa o di informativa inidonea è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 6.000 a € 36.000.
L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da € 10.000 a € 120.000.
L'omessa o incompleta notificazione al Garante è sanzionata con il pagamento di una somma da € 20.000 a € 120.000.
In questi mesi, tutte le imprese che realizzano e operano professionalmente nell'ambito della creazione e del mantenimento dei siti web, hanno provveduto ad informare i propri clienti.
Nel caso non ci sia stata questa informazione, consigliano le imprese titolari di un sito web, di rivolgersi al proprio gestore/programmatore per le necessarie e opportune verifiche.
Per maggiori informazioni si può consultare il testo integrale delle disposizioni del Garante per la Tutela della Privacy:
QUI