News / Varie - martedì 25 lug 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa
Si ricorda che lo scorso 2 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi ecc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Le norme sui MOCA riguardano in primo luogo produttori, importatori e distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori (vale a dire gli operatori alimentari).
Il decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 luglio 2017.
Gli operatori economici che cono adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro.
Si precisa infine che:
• le attività esistenti dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP entro il 31 luglio;
• le nuove attività dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP contestualmente all’apertura.
• Fino ad eventuali diverse disposizioni, gli operatori economici (le aziende) non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.
In allegato la nota del Ministero della Salute DGISAN 14445-9-10/4/2017 ed il modello per la comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 10.02.2017 relativo agli stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
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