EMERGENZA CORONAVIRUS: LIMITAZIONE SPOSTAMENTI ED AUTOCERTIFICAZIONE

News / Varie - domenica 08 mar 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Com'è noto, il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) dell'8 marzo 2020 ha introdotto nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale e disposizioni particolari per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (vedi QUI). 

 
In particolare devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. 
 
Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confartigianato si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo. In risposta a queste sollecitazioni, è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (allegata) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed 'è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate'. 
 
Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.
 
Per quanto riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori 'a contenimento rafforzato', gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (FAC SIMILE allegato). 
Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. 
 
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.).
 
 
 

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