News / Varie - lunedì 08 giu 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con delibera del 28 maggio 2020, ha approvato le indicazioni operative per la richiesta di concessione di spazi pubblici, concernenti due tipologie di occupazioni temporanee.
La prima tipologia include le attività di somministrazione di alimenti e bevande , commercio di prodotti alimentari e attività artigianali con consumo sul posto, per la richiesta di posizionamento dei cosiddetti “dehor s” ; la seconda tipologia interessa invece le occupazioni di breve durata nell’arco della giornata, a servizio di imprese esercenti l’attività di commercio al dettaglio e servizio alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori) e riguarda arredi per l’attesa .
Tali occupazioni, sino al 31 ottobre 2020, sono esenti dal versamento del Canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap).
La domanda per l’occupazione di suolo pubblico non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, né a spese istruttorie o diritti di segreteria; la posa degli arredi non è subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza, nemmeno se effettuata in centro storico.
La domanda per il posizionamento di arredi costituenti i dehors per il consumo sul posto dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma regionale di accesso unitario https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale . Alla domanda dovrà essere allegata solamente una planimetria dell'area oggetto di intervento, con l'indicazione dello spazio in cui gli arredi verranno posizionati, descrizione delle interferenze con la viabilità carrabile e pedonale, eventuali presenze di fermate di mezzi pubblici e/o di passaggi pedonali, proprietà terze, altri esercizi commerciali, eccetera. È possibile chiedere valutazioni preventive al Suap tramite email a sportellounico@unione.labassaromagna.it .
Gli imprenditori con attività ubicate nei centri storici potranno chiedere solamente l'allestimento di dehors di tipologia A (tavoli, sedie, ombrelloni), mentre all’esterno del perimetro dei centri storici potranno essere autorizzate anche altre tipologie di dehors. Tali occupazioni, di norma, sono effettuate davanti all’attività del richiedente.
Per le occupazioni nei centri storici o in altre aree soggette a tutela vanno rispettate alcune indicazioni: non devono essere realizzate pedane (salvo l'utilizzo di eventuali misure di livellamento della pavimentazione); non devono essere installate fioriere o altri elementi di tamponamento a delimitazione delle aree e, qualora fosse necessario, dovranno essere utilizzate strutture perfettamente permeabili alla vista e all’aria; gli ombrelloni devono avere una copertura massima di 4 metri, realizzata in tela di cotone pesante; tavolini e sedie devono essere in legno o in struttura metallica; dovranno essere evitate soluzioni che prediligono elementi in materiale plastico.
Al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza agli avventori, i dehors devono essere separati dalle corsie adibite al traffico veicolare e dalle aree di sosta con elementi di delimitazione conformi a quelli previsti dal vigente regolamento dei dehors (strutture in metallo/vetro/legno, permeabili alla vista e all’aria, con montanti a sezione contenuta, di altezza non inferiore a 100 cm). Sugli elementi di delimitazione deve essere apposta, anche in forma adesiva, segnaletica di delimitazione speciale di ostacolo o equivalente.
Per le occupazioni temporanee di breve durata nell’arco della giornata , destinate ad arredi per l’attesa, è sufficiente una semplice comunicazione scaricabile in calce alla presente pagina, immediatamente efficace.
Gli imprenditori potranno chiedere di posizionare all’esterno della propria attività, sedie e ombrelloni che non potranno essere utilizzati né per la somministrazione, né per il consumo sul posto.
Qualora tali arredi vengano posizionate sul marciapiedi, questo potrà essere occupato al massimo per la metà della sua larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, come previsto dal vigente Codice della Strada.
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