Dal 1° maggio al 31 ottobre saranno in vigore, in quasi tutti i Comuni della nostra provincia, le ordinanze per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), rivolte a cittadini e imprese e ai proprietari di aree periodicamente allagate (bacini per deposito acque, scavi a scopo estrattivo, coltivazioni che comportano sommersioni, ecc.).
Attraverso questii provvedimenti si impone di contribuire alla eliminazione di ogni microfocolaio possibile.
I ristagni d’acqua non eliminabili vanno trattati con continuità, attraverso l’impiego dei prodotti antilarvali distribuiti gratuitamente nelle sedi comunali decentrate e in vendita nelle farmacie e nei consorzi agrari.
Le Pubbliche Amministrazioni ribadiscono così la necessità che i cittadini mettano in atto le misure di prevenzione e di trattamento delle aree di loro competenza, come previsto dall’ordinanza, la cui inadempienza comporta una sanzione amministrativa che può andare da 103 a 516 euro.
In sintesi, tra le altre cose, bisogna:
• evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante;
• procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua accumulata in contenitori così da evitare ristagni a seguito di pioggia;
• trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
• tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
• svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
• evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori;
• all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto;
• i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
L’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente, almeno 5 giorni prima del trattamento, con l’invio del modulo “Comunicazione di trattamento adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico”.
Invitiamo gli Associati, per ulteriori dettagli, a consultare i siti internet dei propri Comuni di appartenenza.